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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04405/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente permesso)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, negato dal Questore di Milano. La Corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo che, pur essendo l'atto di citazione notificato entro il termine di trenta giorni, fosse necessaria anche l'iscrizione a ruolo entro lo stesso termine. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 347 e 165 c.p.c., assumendo che l'appello era stato correttamente introdotto con atto di citazione e che, quindi, la tempestività andava valutata sulla data di notificazione e non su quella del deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che, nelle controversie sul permesso di soggiorno per motivi familiari, si applica l'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, che rinvia al rito semplificato di cognizione; poiché la disciplina speciale non prevede una diversa forma di impugnazione, l'appello va proposto con le forme ordinarie, cioè con citazione. Ne consegue che la tempestività dell'impugnazione deve essere verificata con riguardo alla notificazione dell'atto, non al successivo deposito in cancelleria. La decisione della corte territoriale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata denunciata la violazione di legge quale vizio di legittimità, in relazione alla disciplina dell'appello e della sua tempestività.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di termini per impugnare.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di costituzione in appello.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di deposito dell'atto introduttivo.

  • art. 20 d.lgs. n. 150 del 2011

    "Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo"

    Per le controversie sul permesso di soggiorno per motivi familiari si applica tale disciplina speciale; non essendovi una diversa previsione sull'appello, si ricorre alle forme ordinarie.

  • art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Individua le controversie relative al permesso di soggiorno per motivi familiari.

  • art. 281-terdecies, comma 2, c.p.c.

    "La sentenza è impugnabile nei modi ordinari"

    In assenza di diversa disciplina speciale, l'impugnazione deve seguire le forme ordinarie dell'appello.

  • art. 702-quater c.p.c.

    La previgente disciplina del rito sommario, applicabile ratione temporis come riferimento interpretativo, era stata letta come rinvio alle forme ordinarie dell'appello, cioè alla citazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Le forme ordinarie dell'appello sono individuate nell'atto di citazione.

  • art. 39, comma 3, c.p.c.

    "La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso"

    Quando l'appello è introdotto con citazione, la tempestività va valutata sulla notificazione e non sul deposito.

  • art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011

    La Corte esclude che il richiamo a tale disposizione possa estendere al giudizio di appello regole sul deposito proprie del primo grado.

Massime di principio

  • Nelle controversie per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in mancanza di una previsione speciale diversa, l'appello si propone con atto di citazione e non con ricorso.
  • Quando l'impugnazione va introdotta con citazione, la verifica della tempestività deve essere compiuta con riferimento alla data di notificazione dell'atto, non alla data del deposito in cancelleria.
  • L'eventuale riferimento, in primo grado, a un rito semplificato o sommario non consente automaticamente di trasferire al giudizio d'appello regole sul deposito tipiche del ricorso, se la disciplina speciale non le prevede espressamente.
  • In materia di immigrazione, l'eccezione che impone l'appello con ricorso riguarda solo le controversie sulla protezione internazionale, e non si estende alle altre controversie, tra cui quelle sul permesso di soggiorno per motivi familiari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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