Sentenza n. 5099/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 2168/2025 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 5355/2024, pubblicata in data 15/05/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2168/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante buoni elettronici di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, ha chiesto: l'assegnazione di un termine per adempiere; la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; e la nomina di un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata risultava certificato dalla cancelleria e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il dispositivo del titolo giudiziale, limitatamente alla posizione della ricorrente e con esclusione delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario, il quale è titolare di un autonomo diritto di credito. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, autorizzato a delegare, attribuendogli un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00, ove dovuto. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione ai difensori richiedenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
articolo 114, comma 4, lettera e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni ritardo nell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici relativi alla Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui il Ministero deve attenersi nell'esecuzione del titolo giudiziale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore principale non può essere ordinata l'esecuzione della parte del giudicato relativa alle spese distratte in favore del difensore antistatario, poiché quest'ultimo è titolare di un autonomo titolo di credito distinto da quello del proprio assistito.
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