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Sentenza

Sentenza n. 5099/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 2168/2025 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 5355/2024, pubblicata in data 15/05/2025.

Giustizia amministrativa202505339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2168/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante buoni elettronici di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, ha chiesto: l'assegnazione di un termine per adempiere; la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; e la nomina di un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata risultava certificato dalla cancelleria e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il dispositivo del titolo giudiziale, limitatamente alla posizione della ricorrente e con esclusione delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario, il quale è titolare di un autonomo diritto di credito. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, autorizzato a delegare, attribuendogli un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00, ove dovuto. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione ai difensori richiedenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lettera e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni ritardo nell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici relativi alla Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui il Ministero deve attenersi nell'esecuzione del titolo giudiziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore principale non può essere ordinata l'esecuzione della parte del giudicato relativa alle spese distratte in favore del difensore antistatario, poiché quest'ultimo è titolare di un autonomo titolo di credito distinto da quello del proprio assistito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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