Cassazione Civile, Ordinanza n. 12837/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., riassunto dopo una precedente cassazione con rinvio, nel quale il Tribunale di Velletri ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per le provvidenze richieste, ma ha rigettato il resto della domanda e ha posto a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna, le spese di CTU. La ricorrente ha impugnato solo il capo relativo alle spese di consulenza tecnica, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che, avendo reso valida dichiarazione reddituale di esenzione, non poteva essere gravata neppure parzialmente delle spese di CTU. L'INPS ha resistito con controricorso rimettendosi alla decisione della Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha rilevato che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. era stata tempestivamente resa, datata, sottoscritta e completa, e che l'esenzione prevista dalla norma si estende anche alle spese di consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., salvo il caso di pretesa manifestamente infondata e temeraria, evenienza non ravvisata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di CTU e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ponendo integralmente le spese di CTU a carico dell'INPS. Ha inoltre condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 445-bis c.p.c.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo previdenziale, le spese di consulenza tecnica d'ufficio seguono la disciplina speciale richiamata dalla Corte e non possono gravare sulla parte ammessa all'esenzione reddituale, salvo pretesa manifestamente infondata e temeraria
art. 152 disp. att. c.p.c.
la dichiarazione reddituale tempestivamente resa, datata, sottoscritta e completa consente l'esenzione dal pagamento delle spese; tale esenzione si estende anche alle spese di CTU nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione di legge in relazione alla ripartizione delle spese di CTU
art. 42, comma 11, D.L. 269/2003
richiamato nella dichiarazione reddituale resa dalla parte per attestare la condizione di esenzione
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la parte che abbia validamente reso la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non può essere condannata al pagamento, neppure parziale, delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
- L'esenzione dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. opera anche con riguardo alle spese di CTU, salvo che la pretesa azionata sia manifestamente infondata e temeraria.
- Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, è sufficiente che la dichiarazione reddituale sia tempestiva, datata, sottoscritta e completa nei suoi elementi essenziali, potendo essere valorizzata la documentazione già presente nel fascicolo.
- Quando la questione decisa in cassazione riguarda solo la ripartizione delle spese di CTU e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito e porre direttamente tali spese a carico della parte soccombente.
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