Cassazione Penale, Sentenza n. 24901/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno contestato vari profili: insufficiente o illogica motivazione sulle prove (in particolare sulle intercettazioni e sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia), violazioni delle regole processuali (mancata rinnovazione dell'istruttoria nei confronti di imputati assolti in primo grado, vizio di competenza territoriale), errata applicazione di circostanze aggravanti e di cause di non punibilità, duplicazione sanzionatoria tra reato associativo "mafioso" (art. 416-bis) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), vizi nella quantificazione della pena (aumenti per continuazione interna) e applicazione di pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in modo articolato: il ricorso di Gatto è stato respinto (infondato) e la condanna confermata; il ricorso di Infante è stato in parte accolto: annullato l'aumento per continuazione interna relativo ad una seconda rivelazione ex art. 326 cod. pen., con rideterminazione della pena a 9 mesi di reclusione (annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l)); le impugnazioni dei fratelli Luppino sono state valutate caso per caso: per Vincenzo e Salvatore i ricorsi sono fondati solo in parte e infondati in altra parte (con singoli capi confermati e altri censurati); il ricorso di Carmelo Luppino è stato ritenuto fondato nella parte relativa alla sua partecipazione all'associazione mafiosa (capo n. 1): la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza su quel punto perché i riscontri individuati in motivazione non sono risultati idonei a sostenere la condanna e ha disposto rinvio per nuovo giudizio (rimessione al giudice del rinvio per acquisire/valutare riscontri individualizzanti, eventualmente risentendo il collaboratore). Inoltre la Corte ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa all'applicazione dell'art. 74 DPR 309/1990 (capo n. 48) per i fratelli Luppino, ordinando al giudice del rinvio di valutare se sussista un autonomo assetto organizzativo specificamente finalizzato al narcotraffico evitando la duplicazione sanzionatoria; per altri capi (armi, stupefacenti, ricettazione, accessi abusivi e rivelazioni) la Corte ha confermato molte delle valutazioni di merito, rigettando molte censure ma rigettando o riformando complessivamente alcuni elementi sanzionatori (es. continuazione).
Norme richiamate
art. 326 cod. pen.
rivelazione di segreto d'ufficio
La Corte conferma che la rivelazione anche di una "circostanza negativa" (es. che l'indagine non partiva da una certa compagnia) può integrare il reato; il dolo non richiede premeditazione ma consapevolezza e volontà del fatto materiale tipico
art. 615-ter cod. pen.
accesso abusivo a sistema informatico
L'accesso abusivo e la successiva rivelazione possono fondare responsabilità anche se la comunicazione è avvenuta oralmente durante un incontro; la connessione teleologica con altro reato può influire sulla competenza territoriale
art. 416-bis cod. pen.
associazione di tipo mafioso
Per locali "delocalizzate" non è necessaria esteriorizzazione esplicita della forza intimidatrice: la forza intimidatrice può essere desunta dalla replica del modulo organizzativo, dalla dotazione di mezzi idonei e dalla fama criminale derivante dalla casa madre
art. 416-bis, commi 4 e 5 cod. pen.
aggravante 'associazione armata'
La disponibilità di armi può essere desunta, anche in assenza di fatti di sangue, dal contenuto delle intercettazioni e da fonti orali quando dimostrino concreta disponibilità di armi
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
Per evitare duplicazione sanzionatoria con l'art. 416-bis è necessario verificare l'esistenza di un 'riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico', distinto (per contenuto operativo e ruoli) dal programma criminoso generico della associazione mafiosa
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
traffico illecito di stupefacenti
La Corte valuta quantità, modalità, riscontri e intercettazioni per qualificare le cessioni e la natura delle sostanze; la qualificazione come reato di elevata gravità può fondarsi su elementi indiziari e riscontri probatori complessivi
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
rinnovazione istruttoria in appello nel caso di proscioglimento
L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria sussiste solo se l'appello del PM contenga 'motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa'; se la riforma è basata su prove logiche (non dichiarative) la rinnovazione non è necessariamente richiesta
art. 131-bis cod. pen.
causa di non punibilità per particolare tenuità
Non è sufficiente il limitato numero di accessi o la sussistenza di elementi attenuanti non dettagliati: la Corte osserva che il numero degli accessi configura il numero dei reati e la durata non è di per sé indice della offensività
art. 12 cod. proc. pen., lett. a) e c)
connessioni e competenza per territorio (perpetuatio iurisdictionis)
La competenza si radica al momento dell'esercizio dell'azione penale; la connessione teleologica può determinare spostamento di competenza anche se gli autori non sono gli stessi, purché il reato 'mezzo' sia finalizzato al reato 'fine'
art. 31 cod. pen.
pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
L'applicazione in appello di una pena accessoria obbligatoria, non disposta in primo grado, non viola necessariamente il divieto di reformatio in peius se la pena è conseguenza prevista dalla legge per quel reato
Massime di principio
- La competenza territoriale si determina con la perpetuatio iurisdictionis al momento del decreto che dispone il giudizio: la connessione teleologica può far rimanere il processo nello stesso foro anche se le imputazioni successive mutano.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603, comma 3-bis) è obbligatoria solo se l'appello del PM riguarda la valutazione della prova dichiarativa; le riforme fondate su prove logiche non richiedono automaticamente la rinnovazione.
- La valutazione delle intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
- Per configurare un'associazione finalizzata al narcotraffico distinta dall'associazione mafiosa è necessario dimostrare un autonomo assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (ruoli, mezzi, programma operativo) e non la sola sovrapposizione di soggetti o prove.
- La disponibilità di armi può essere desunta anche indirettamente da intercettazioni e fonti orali quando dimostrino concreta possibilità di approvvigionamento/uso, specialmente nelle 'nuove' locali delocalizzate.
- Ogni accesso abusivo a banche dati costituisce un reato distinto; il numero e la durata degli accessi rilevano ai fini del numero di reati ma non automaticamente per la valutazione della particolare tenuità.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio (art. 620, lett. l)) quando, alla luce degli elementi acquisiti, il rinvio sarebbe inutile o non permetterebbe acquisire elementi probatori decisivi ormai non più reperibili.
- L'applicazione in appello di pene accessorie obbligatorie, non disposte in primo grado, può avvenire senza violare il divieto di reformatio in peius se la loro imposizione è consequenziale e obbligatoria per il reato riconosciuto.
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