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Sentenza

Sentenza del 07/03/2024 n. 6860 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Regione aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato alla società per l'anno 2005 relativo a maggiore imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA). La Regione deduceva, tra l'altro, che il diritto di accertare non era decaduto in quanto era venuta a conoscenza del maggior credito tributario soltanto il 6 novembre 2012 in seguito a comunicazioni dell'Agenzia delle Dogane riguardanti un divario tra i litri dichiarati ai fini accise (513.000) e quelli dichiarati alla Regione ai fini IRBA (440.920), tale divergenza integrerebbe un comportamento omissivo della contribuente idoneo a differire la decorrenza del termine quinquennale di decadenza ai sensi del D.Lgs. n.504/1995, art.15.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della Regione per motivo sopravvenuto e assorbente: l'imposta regionale sulla benzina (IRBA) è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione Europea in base all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia (causa C-255/20 e giurisprudenza correlata) e successivamente il legislatore nazionale ha abrogato la disciplina nazionale dell'imposta (L. n.178/2020, commi 628-630). Per tali ragioni la Corte nazionale ha disapplicato la norma interna che avrebbe voluto preservare effetti tributari pregressi e ha concluso che l'imposta non è dovuta anche per le annualità anteriori alla soppressione. Il ricorso è quindi stato respinto. Non è stata pronunciata la regolazione delle spese per la mancata partecipazione della contribuente; è stato dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2

    Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purchè tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

    La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che imposte sugli stessi prodotti sottoposti ad accisa possono esistere solo se perseguono finalità specifiche e rispettano la disciplina UE su base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo; un tributo meramente destinato al finanziamento generico del bilancio non soddisfa il requisito della finalità specifica.

  • Direttiva 92/12, art. 3, par. 2

    Ripresa dalla direttiva 2008/118 come norma quadro: conferma i limiti all'applicazione di imposte supplementari sui prodotti sottoposti ad accisa, richiedendo finalità specifiche e conformità alla disciplina sulle accise/Iva.

  • Sentenza CGUE C-255/20 (ordinanza 9 novembre 2021)

    La Corte di Giustizia ha ritenuto che l'IRBA (imposta regionale sulla benzina) non abbia una 'finalità specifica' ai sensi della direttiva e quindi sia incompatibile con il diritto UE; ne consegue l'illegittimità del tributo.

  • Sentenza CGUE C-553/13 (Statoil Fuel & Retail), citata

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la finalità meramente di bilancio non basta a qualificare un'imposta come dotata di finalità specifica; occorre che la struttura dell'imposta sia tale da perseguire effettivamente la finalità invocata (es. effetto dissuasivo tramite aliquote elevate).

  • D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17 (IRBA)

    Norma nazionale che istituiva l'imposta regionale sulla benzina oggetto dell'accertamento; la sua efficacia impositiva è stata di fatto disapplicata per contrasto con il diritto UE.

  • L.R. Campania n. 28/2003, art. 3

    Normativa regionale che recepiva/disciplinava l'imposta in ambito regionale; anch'essa disapplicata nella misura in cui pretendeva effetti impositivi retroattivi.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 504 (TU Accise), art. 15

    Norma sul regime di prescrizione delle accise richiamata nel motivo di ricorso (decorrenza del termine prescrizionale e differimento per comportamenti omissivi); la Corte non ha ritenuto necessario decidere in merito perche' ha rigettato il ricorso per motivi di incompatibilità UE e soppressione del tributo.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 161) - regime decadenza tributi locali

    Norma nazionale che stabilisce il termine quinquennale di decadenza per gli accertamenti dei tributi locali; era invocata dalla Commissione tributaria regionale per dichiarare la decadenza dell'accertamento notificato nel 2014.

  • Legge di bilancio 2021, L. 30 dicembre 2020, n. 178, commi 628-630

    Le disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione ... sono abrogate.

    Norma di abrogazione nazionale dell'IRBA; contiene clausola di salvezza per 'effetti delle obbligazioni tributarie già insorte', ma la Corte ha ritenuto che l'incompatibilità con il diritto UE impedisca la sopravvivenza delle pretesi impositive anche per il passato.

  • L.R. Campania 23 dicembre 2020, n. 31, art. 2

    Norma regionale che ha adeguato la disciplina regionale sopprimendo l'imposta a decorrere dal periodo di imposta 2021, come conforme all'abrogazione nazionale.

Massime di principio

  • Se una imposta nazionale o regionale sui prodotti sottoposti ad accisa è stata ritenuta incompatibile con il diritto UE (Corte di Giustizia), la norma nazionale che la istituiva può essere disapplicata anche con riferimento a obbligazioni sorte anteriormente, perché la pronuncia della CGUE ha effetto interpretativo retroattivo nei rapporti ancora aperti e sub iudice.
  • L'abrogazione legislativa nazionale del tributo non garantisce automaticamente la sopravvivenza delle pretese impositive pregresse qualora la disciplina sia incompatibile con il diritto UE: la clausola di salvezza degli effetti non supera il contrasto con il diritto dell'Unione.
  • Nel conflitto tra norme nazionali e interpretazione vincolante della Corte di Giustizia, i giudici nazionali devono disapplicare la norma incompatibile e non possono fondare su di essa un accertamento valido.
  • Sulle questioni di prescrizione/decadenza (quinquennio per i tributi locali o prescrizione accise) il giudice valuta le eccezioni, ma tali profili possono divenire inessenziali se sussiste un motivo sopravvenuto e assorbente (es. illegittimità comunitaria del tributo).
  • Per le amministrazioni pubbliche: prima di notificare avvisi su tributi potenzialmente vulnerabili a profili di incompatibilità comunitaria è opportuno verificare la conformità con la disciplina UE per evitare atti annullabili e spese di giudizio; per i contribuenti: è utile far valere prontamente eccezioni di illegittimità comunitaria e di disapplicazione della norma nazionale.

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