Cassazione Penale, Ordinanza n. 11438/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale contestando un vizio di motivazione in relazione alla recidiva specifica e infraquinquennale asseritamente contestata all'imputato. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe determinato la pena senza dare conto in modo espresso dell'incidenza della recidiva; oppure, se l'avesse considerata nel dosaggio della sanzione, avrebbe dovuto motivare specificamente tale scelta. La difesa dell'imputato ha resistito, sostenendo che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente e che la recidiva risultasse desumibile dalla valorizzazione del profilo criminale del soggetto, della reiterazione del reato nonostante una recente condanna e dell'assenza di elementi positivi per il riconoscimento di benefici o attenuanti. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché attinente al trattamento punitivo e comunque manifestamente infondato, osservando che dal quantum della pena base e dalle espressioni usate nella motivazione di merito emergeva implicitamente l'applicazione della recidiva contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha rilevato che la sentenza impugnata, nel fissare la pena base in misura superiore al minimo edittale previsto per il reato contestato, aveva valorizzato il profilo criminale dell'imputato e la reiterazione dell'attività illecita dopo una recente condanna per analogo reato, rendendo evidente l'applicazione della recidiva facoltativa ex art. 99, comma 2, n. 1, c.p. La motivazione è stata ritenuta sufficiente anche se implicita, e non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, n. 1, c.p.
La recidiva specifica ed infraquinquennale facoltativa può essere ritenuta dal giudice con motivazione anche implicita, ricavabile dal trattamento sanzionatorio e dalla valorizzazione del profilo criminale dell'imputato.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La pena edittale minima del reato contestato è indicata come sei mesi di reclusione ed euro 1.032 di multa; la pena base superiore al minimo ha consentito di inferire l'applicazione della recidiva.
art. 99 c.p.
La recidiva facoltativa contestata comporta un aumento fino alla metà e impone uno specifico onere motivazionale del giudice, che può essere soddisfatto anche in modo implicito.
Massime di principio
- La contestazione della recidiva facoltativa richiede una motivazione del giudice sulla sua rilevanza, ma tale motivazione può risultare implicitamente dal complessivo trattamento sanzionatorio e dagli elementi valorizzati nella pena base.
- Quando la pena base è determinata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale e la motivazione richiama la reiterazione del reato o il profilo criminale dell'imputato, può ritenersi logicamente applicata la recidiva contestata anche in assenza di un espresso richiamo nominale.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, mira a rivalutare il merito del dosaggio della pena, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- L'onere motivazionale sulla recidiva facoltativa non esige formule sacramentali: è sufficiente che dal ragionamento del giudice emerga in modo univoco la considerazione della maggiore gravità soggettiva del fatto e della reiterazione criminosa.
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