Sentenza del 05/04/2016 n. 1934 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTE INDIRETTE - IVA - ESENZIONE - Art. 10, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972 - Assicurazione - Coassicurazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione IVA. I contratti di coassicurazione e le prestazioni delegate alla compagnia delegataria rientrano nell'art. 10, comma 1, n. 2), del d.P.R. 633/1972, poiché tali prestazioni sono accessorie all'attività assicurativa principale e sono dirette a consentire un migliore assolvimento dell'attività assicurativa e un più agevole espletamento del servizio nei confronti dell'assicurato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2), del d.P.R. 633/1972 ai contratti di coassicurazione e, in particolare, agli oneri e agli importi spettanti alla compagnia coassicuratrice delegataria. È stato valutato se le prestazioni svolte dalla delegataria, quale mandataria con rappresentanza dell'altra compagnia, costituissero attività assicurative esenti o prestazioni imponibili autonome.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
operazioni di assicurazione
L'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione comprende anche le prestazioni svolte nell'ambito della coassicurazione dalla compagnia delegataria, quando tali prestazioni sono accessorie e funzionali all'attività assicurativa e al servizio reso all'assicurato.
Massime di principio
- Nella coassicurazione, gli oneri e i compensi spettanti alla compagnia delegataria possono beneficiare dell'esenzione IVA quando derivano da attività svolte quale mandataria con rappresentanza delle altre coassicuratrici.
- L'esenzione non riguarda soltanto l'assunzione formale del rischio, ma può estendersi alle prestazioni accessorie strettamente funzionali alla gestione e all'esecuzione del rapporto assicurativo.
- Per stabilire l'esenzione occorre verificare la funzione concreta della prestazione: se essa agevola direttamente l'attività assicurativa e l'erogazione del servizio all'assicurato, può essere considerata accessoria all'operazione assicurativa esente.
- Prestazioni autonome, meramente amministrative o non collegate funzionalmente alla copertura assicurativa potrebbero invece non rientrare nell'esenzione e richiedere una valutazione IVA distinta.
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