Sentenza n. 1152/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 16.5.2025, n. 517.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 16 maggio 2025, n. 517, nella parte in cui condanna il Ministero a rifondere le spese di giudizio distratte in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il mancato pagamento delle spese processuali liquidate dalla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 16 maggio 2025, n. 517: euro 258,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, con distrazione in suo favore. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito né ha contestato nel merito l’inottemperanza. Risultava inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle spese liquidate al difensore distrattario entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di 30 giorni, una volta accertato il protrarsi dell’inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante il pagamento delle spese di giudizio liquidate al difensore distrattario.
Il pagamento in esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione può essere ordinato in sede di ottemperanza dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione debitrice di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro il termine stabilito.
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