Cassazione Penale, Ordinanza n. 16231/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per evasione ex art. 385 c.p. resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la mancata esclusione della recidiva contestata; l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che tali doglianze erano formulate in modo generico e si risolvevano in mere enunciazioni, senza indicare gli elementi specifici che avrebbero dovuto condurre a una diversa decisione, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente coerente e priva di fratture logiche.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna in appello, richiamata solo per individuare il titolo di reato oggetto del giudizio.
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma rileva che la relativa censura è stata proposta in modo generico e quindi non è scrutinabile nel merito in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: non sono ammissibili doglianze che si limitino a formule astratte o a richieste di rivalutazione del merito senza indicare puntualmente gli errori della sentenza impugnata.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede l'indicazione degli elementi concreti che, nel caso specifico, avrebbero dovuto condurre al giudice di merito a riconoscere la causa di non punibilità; la mera invocazione dell'istituto è insufficiente.
- La contestazione sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi in modo analitico con la motivazione della sentenza impugnata; se la motivazione di merito è логicamente coerente e non presenta fratture, la doglianza generica non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue secondo il regime processuale applicabile.
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