Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2613/2021 del 04/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Speziali Giuseppe proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di merito sul giudizio relativo a un preliminare di cessione di quote societarie. I motivi di cassazione contestavano (i) la pronuncia di risoluzione del contratto e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.); (ii) l'imputabilità a lui di responsabilità per l'inadempimento altrui e la fondatezza della solidarietà passiva invocata dai giudici di merito (art. 1453 c.c.; articoli sulla solidarietà e obbligazioni); (iii) la quantificazione e prevedibilità del danno (onere della prova e criteri di valutazione del lucro cessante) nonché la corretta valutazione degli elementi probatori relativi alla potenzialità edificatoria del terreno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Speziali Giuseppe e ha dichiarato estinto il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili talune censure (tra cui quella relativa all'ultra petita che non era stata tempestivamente dedotta in appello) e ha comunque confermato il corretto apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito: il preliminare aveva per oggetto un'unità funzionale (la cessione dell'intero pacchetto societario finalizzata al controllo e alla valorizzazione del terreno) e l'inadempimento di alcuni promittenti venditori ha determinato l'impossibilità della prestazione unitaria, giustificando la condanna dei venditori al ristoro delle somme versate e al risarcimento del danno calcolato come differenza tra il maggior valore delle quote e il prezzo pattuito. Sono state condannate le spese di giudizio a carico del ricorrente principale e disposta la compensazione tra ricorrenti incidentali e controricorrenti; è stato altresì richiamato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Norme richiamate

  • Codice civile

    Richiamato in relazione alla richiesta originaria di esecuzione in forma specifica dell'obbligo derivante dal preliminare; i giudici di merito hanno escluso la possibilità di esecuzione parziale dovendo considerare la prestazione come unitaria

  • Codice di procedura civile

    Contestata la pronuncia ultra petita; la Corte ha rilevato che la deduzione del vizio avrebbe dovuto essere proposta già in appello e quindi la censura in cassazione è inammissibile

  • Codice civile

    Norma sulla risoluzione per inadempimento: la Corte ha esaminato la fondatezza della statuizione di merito e ha ritenuto legittima la risoluzione in ragione dell'inadempimento unitario dei promittenti venditori

  • Codice civile

    Richiamati nelle discussioni sulla solidarietà passiva e responsabilità per fatto altrui; la Corte ha chiarito che, pur non trattandosi di solidarietà legale, la obbligazione collettiva derivante dall'oggetto indiviso può imporre responsabilità a più promittenti in ragione del carattere unitario della prestazione

  • Codice civile

    Norme generali sul risarcimento del danno e sulla prevedibilità; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del danno come interesse positivo (lucro cessante) applicando i criteri di prevedibilità e proporzione valutati in fatto dai giudici di merito

  • Codice civile

    Richiamato dagli appellanti in tema di restituzione dei frutti in caso di risoluzione; la Corte ha osservato che la questione non era stata trattata in decisione e la censura era nuova e inammissibile

  • D.P.R. n. 115/2002 e L. n. 228/2012

    art. 13 co. 1-quater (introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012)

    Richiamata in relazione all'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, dovuto per i ricorsi proposti dopo la data normativa

Massime di principio

  • Quando il preliminare riguarda un "bene" considerato nell'accordo come un'unità funzionale (per es. il controllo dell'intero pacchetto societario finalizzato a valorizzare un terreno), l'inadempimento di alcuni promittenti venditori può impedire l'esecuzione in forma specifica limitata alle singole quote e giustificare la responsabilità collettiva dei venditori per il mancato perfezionamento dell'affare
  • La condotta successiva delle parti (accettazione di pagamenti inferiori o successivi acconti, tolleranza rispetto alla scadenza indicativa) può integrare un comportamento che esclude la radicalità dell'inadempimento formale e incide sulla valutazione della gravità e dell'intollerabilità della violazione contrattuale
  • Le questioni di fatto rilevanti per la quantificazione del danno (es. idoneità urbanistica futura e probabile plusvalenza) sono riservate al giudice di merito e difficilmente sono rimesse in discussione in cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti
  • Le censure di ultra petita sono inammissibili in cassazione se non sono state sollevate nei gradi precedenti: è essenziale tempestività e completezza dei motivi nelle fasi di appello
  • In presenza di obbligazioni collettive con oggetto indiviso, la responsabilità dei singoli promittenti può fondarsi non sulla solidarietà legale ma sul carattere unitario della prestazione pattuita; ciò comporta che il creditore può ottenere ristoro anche nei confronti dei singoli promittenti in ragione della compromissione dell'intero interesse contrattuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.