Sentenza del 03/07/2017 n. 1683 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Mancata allegazione del P.V.C. - Invalidità dell'atto impositivo - Necessità che il contribuente dimostri il pregiudizio subito per il vizio dell'atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava l'avviso di accertamento relativo a 55.000 euro ricevuti nel 2007 dalla società sottoposta a verifica fiscale, qualificati dall'Amministrazione come redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non dichiarati. In particolare, sosteneva l'invalidità dell'atto per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto nei confronti della società. Nel merito, affermava inoltre che le somme costituivano prima una donazione obnuziale e poi la restituzione di precedenti versamenti personali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, ha respinto l'appello incidentale della contribuente e accolto l'appello principale dell'Agenzia. Ha ritenuto valido l'avviso anche senza allegazione del P.V.C., poiché l'atto riproduceva il contenuto essenziale degli elementi rilevanti e la contribuente non aveva neppure dedotto o dimostrato uno specifico pregiudizio difensivo. Nel merito, ha ritenuto non provata l'irrilevanza fiscale dei versamenti: la contribuente aveva fornito versioni contraddittorie, la lettera prodotta non aveva data certa e non spiegava perché il pagamento fosse stato effettuato dalla società anziché dal presunto debitore. È stato quindi dichiarato legittimo l'avviso di accertamento sia formalmente sia sostanzialmente. La contribuente è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per le spese del giudizio di rinvio, mentre le spese dei precedenti gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem" mediante il riferimento ad altri atti o documenti, purché l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale.
L'avviso non deve necessariamente contenere o avere allegato integralmente il P.V.C.; è sufficiente che riporti gli elementi essenziali dell'atto richiamato, in modo da consentire al contribuente di comprendere la contestazione e di difendersi.
Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento fondato sui dati e sugli elementi risultanti dai conti bancari determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Quando l'Amministrazione trae la presunzione di imponibilità da movimentazioni bancarie, il contribuente deve dimostrare analiticamente, per ciascun versamento, che esso non costituisce reddito imponibile.
Cassazione, sentenza 17 febbraio 2017, n. 4249
L'ordinamento non tutela l'interesse all'astratta regolarità del procedimento amministrativo, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio subito dalla parte, purché dedotto e dimostrato.
La violazione formale dell'iter amministrativo non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: occorre dimostrare un concreto danno al diritto di difesa.
Cassazione, sentenza 15 febbraio 2017, n. 3975
L'obbligo di motivazione può essere adempiuto "per relationem" quando l'atto riproduca il contenuto essenziale del documento richiamato.
Il richiamo ad altri documenti è valido se consente di individuare con chiarezza oggetto, contenuto, destinatari e ragioni della pretesa fiscale.
Cassazione, sentenza 13 gennaio 2017, n. 711
Il contribuente deve dimostrare, con prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili.
Una giustificazione generica o contraddittoria dei versamenti non è sufficiente a superare la presunzione di rilevanza fiscale.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un atto richiamato nell'avviso di accertamento non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: è necessario verificare se l'avviso ne riporti il contenuto essenziale e se il contribuente abbia subito un concreto pregiudizio difensivo.
- Per contestare efficacemente un vizio formale dell'accertamento, il contribuente deve indicare e dimostrare in concreto quali informazioni mancanti gli abbiano impedito o reso più difficile la difesa.
- La motivazione per relationem è ammissibile quando il documento richiamato sia identificabile e l'avviso esponga in modo sufficiente i fatti, gli importi e le ragioni della pretesa.
- In presenza di versamenti bancari contestati come redditi, il contribuente deve fornire una prova documentale analitica e coerente per ogni operazione; versioni successive tra loro incompatibili indeboliscono fortemente la difesa.
- Un documento privo di data certa e non coerente con il soggetto che ha effettuato il pagamento difficilmente può dimostrare la natura non reddituale della somma.
- Il fatto che il contribuente svolga già un lavoro dipendente non esclude, di per sé, la possibilità di avere ulteriori redditi da lavoro autonomo o da altra attività.
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