Sentenza del 10/04/2015 n. 7212 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento induttivo relativo a IVA, IRAP e reddito dell'anno 2000, fondato su percentuali di ricarico dichiarate inferiori ai valori medi del settore e ritenute indicative della mancata contabilizzazione di corrispettivi. Ha contestato sia l'assenza di elementi sufficienti a rendere inattendibile la contabilità ordinaria, sia l'utilizzo della media semplice invece della media ponderata. In Cassazione ha inoltre dedotto carenza e insufficienza della motivazione e violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il mero scostamento dagli studi o dalle percentuali medie non costituisse prova presuntiva sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la legittimità dell'accertamento e delle percentuali di ricarico. Ha rilevato d'ufficio la nullità dei giudizi di merito per mancata partecipazione dei quattro soci, parti necessarie nel giudizio relativo all'accertamento della società di persone e ai conseguenti redditi imputati per trasparenza. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci e decidere nuovamente la controversia, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando gli elementi disponibili consentono di ritenere inattendibili i dati dichiarati o la contabilità.
Codice civile, art. 2729
Richiede che le presunzioni semplici siano gravi, precise e concordanti; la Corte non ha tuttavia deciso nel merito se le percentuali di ricarico integrassero tali requisiti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia deve essere necessariamente trattata nei confronti di più parti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Consente la riunione di procedimenti connessi, utile a garantire una decisione unitaria nei confronti dei litisconsorti necessari.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)
Prevede il rinvio della causa al giudice di primo grado quando il giudizio deve essere rinnovato per mancata integrazione del contraddittorio.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Prevede l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito prodotto dalle società di persone, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 17, comma 1, e 44
Le disposizioni sono richiamate per evidenziare le caratteristiche dell'IRAP e il collegamento con l'imputazione ai soci delle società di persone.
Codice di procedura civile, art. 383, ultimo comma
Consente alla Corte di cassazione di annullare le pronunce rese in un processo nullo per violazione del litisconsorzio necessario e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti una società di persone e il reddito imputato ai soci per trasparenza, società, soci e Amministrazione finanziaria devono normalmente partecipare allo stesso giudizio, perché la base dell'accertamento è comune e inscindibile.
- Se alcuni litisconsorti necessari non partecipano al processo, la violazione può essere rilevata d'ufficio anche in Cassazione e comporta la nullità delle decisioni già adottate, con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
- La cassazione per motivi processuali non equivale a una vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: in questo caso la Corte non ha stabilito se le percentuali di ricarico fossero corrette o se l'accertamento induttivo fosse fondato.
- Nel nuovo giudizio dovranno essere valutati nuovamente sia i presupposti dell'accertamento induttivo sia il valore probatorio dello scostamento dalle medie di settore, verificando la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti e consentendo al contribuente di fornire prova contraria.
- Quando esistono procedimenti separati tra società e soci fondati sul medesimo accertamento, è opportuno richiederne la riunione o l'integrazione, così da evitare decisioni contraddittorie.
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