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Ordinanza

Ordinanza n. 1411/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della istanza di emersione codice pratica: P-NA/L/N/2020/119837 emesso dalla Prefettura di Napoli, Sportello Unico per l'Immigrazione, in data 25.02.2025 e notificato alla ricorrente in data 04.03.2026.

Giustizia amministrativa202602652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli ha respinto l'istanza di emersione identificata dal codice pratica indicato nell'epigrafe. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto, né specifica le ragioni sostanziali del rigetto. In sede cautelare, l'amministrazione ha documentato di avere riconvocato la ricorrente e il datore di lavoro per una nuova convocazione fissata al 3 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato. La decisione è motivata dalla circostanza che l'amministrazione ha documentato la riconvocazione della ricorrente e del datore di lavoro per il 3 giugno 2026, elemento ritenuto incompatibile con l'accoglimento della misura cautelare nella fase considerata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando l'amministrazione documenti di avere riattivato il procedimento mediante la riconvocazione degli interessati per un adempimento rilevante ai fini della definizione della pratica.
  • La riconvocazione dell'interessato e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento, ove documentata dall'amministrazione, costituisce elemento valutabile dal giudice cautelare ai fini della verifica dei presupposti della misura, senza determinare di per sé la definizione del merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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