Sentenza del 13/05/2021 n. 2515 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Istanza di definizione agevolata - Estinzione del processo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la presentazione dell'istanza, il pagamento della prima rata e l'assenza di notifica di diniego entro il termine indicato determinano l'estinzione del processo tributario; di conseguenza il giudizio è stato dichiarato estinto rispetto alle somme/parti interessate dalla definizione agevolata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguarda l'effetto estintivo sul processo tributario derivante dalla presentazione dell'istanza di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, unitamente al versamento contestuale della prima rata e alla mancata notifica di un provvedimento di diniego entro la data del 31 luglio 2020. Si discute se tali elementi comportino l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 119/2018
La disposizione è stata interpretata nel senso che la regolarità formale dell'istanza e il versamento della prima rata producono l'effetto estintivo del processo se l'amministrazione non notifica il diniego entro il termine previsto (31/07/2020 nel caso concreto).
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, quando effettuati correttamente, sospendono/impediscono la prosecuzione del processo e possono determinare la sua estinzione se l'amministrazione non comunica un diniego nei termini previsti.
- È onere dell'amministrazione notificare tempestivamente il diniego: l'assenza di notifica entro il termine previsto giova al contribuente e comporta effetti favorevoli (estinzione del giudizio).
- Per documentare l'effetto estintivo è fondamentale conservare prova della ricezione dell'istanza e della tempestività/avvenuto versamento della prima rata (ricevute, attestazioni di pagamento).
- Se la notifica di diniego avviene oltre il termine previsto, in genere non si conserva l'effetto impediente sul processo già estinto; pertanto i termini e le modalità di comunicazione dell'amministrazione sono determinanti.
- In situazioni analoghe occorre verificare sempre le specifiche condizioni previste dalla norma (scadenze, modalità di pagamento, possibili eccezioni) e l'effettiva comunicazione del diniego per valutare se richiedere la declaratoria di estinzione del processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 428 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 1792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →