Sentenza n. 373/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto della Prefettura di Perugia, Prot. Uscita n. -OMISSIS- recante rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di ammonimento del Questore di Perugia; - del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Perugia in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; - della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l.n. 241/1990 del -OMISSIS-; - della nota prot. n. -OMISSIS- con cui la Questura di Perugia – Divisione Anticrimine, ha trasmesso le contro-deduzioni al ricorso gerarchico, non conosciute nel loro effettivo contenuto; - di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi verbali, sommarie informazioni, note istruttorie e atti richiamati nei provvedimenti impugnati, nella parte in cui abbiano leso la posizione della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ammonimento del Questore di Perugia e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. 11/2009, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte della Prefettura. L’ammonimento traeva origine da tre episodi nei confronti del giovane che intratteneva una relazione con la figlia della ricorrente: la presenza accanto all’autovettura nella quale i due si trovavano, un successivo inseguimento in automobile con richiesta di confronto e l’invio di messaggi e chiamate, nonché un’aggressione verbale in un pubblico esercizio. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. 11/2009, dell’art. 612-bis c.p. e degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990; carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, manifesta illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, nonché violazione del principio di proporzionalità. Ha sostenuto che gli episodi non integrassero una condotta univocamente persecutoria, ma si inserissero in una vicenda di conflittualità reciproca tra le famiglie, priva di sistematicità e caratterizzata da una relazione ormai cessata. Ha inoltre dedotto l’omessa o insufficiente valutazione del contesto, l’erronea qualificazione giuridica dei fatti e la violazione delle garanzie partecipative, lamentando che l’amministrazione non avesse considerato effettivamente le memorie, le produzioni documentali e le richieste istruttorie presentate nel procedimento e nel ricorso gerarchico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia l’ammonimento del Questore sia il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Il Collegio ha rilevato che l’ammonimento si limitava a replicare alle osservazioni della ricorrente affermando che esse non sconfessavano gli episodi contestati, senza confrontarsi adeguatamente con il loro significato complessivo. Sebbene la Prefettura avesse svolto una disamina analitica degli argomenti e dei tre episodi, la valutazione amministrativa non aveva considerato in modo sufficiente gli elementi idonei a collocare i fatti in un contesto di conflitto familiare reciproco, non unidirezionale e privo di concrete ripercussioni psicologiche significative sul richiedente. Dalle dichiarazioni della figlia della ricorrente e di altro testimone emergevano una reazione lucida e pacata del giovane e un effetto psicologico limitato dell’aggressione verbale. Gli episodi, non ravvicinati e collocati in momenti diversi di una relazione sentimentale poi cessata, non risultavano accompagnati da manifestazioni di violenza o da minacce specifiche, salvo il generico episodio verbale. Anche le conversazioni prodotte confermavano l’esistenza di un dialogo tra le parti. Tali elementi erano stati puntualmente prospettati dalla ricorrente nel procedimento e nel ricorso gerarchico, ma non erano stati adeguatamente valutati. Ne è derivata una motivazione insufficiente circa la sussistenza dei presupposti dell’ammonimento preventivo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, convertito in l. 38/2009
L’ammonimento del Questore richiede la sussistenza e la motivata valutazione dei presupposti della condotta persecutoria, anche nella prospettiva preventiva propria dell’istituto; la motivazione deve confrontarsi con il contesto concreto e con gli elementi contrari dedotti dall’interessato.
art. 612-bis c.p.
La fattispecie degli atti persecutori è richiamata quale parametro per individuare la condotta persecutoria rilevante ai fini dell’ammonimento.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell’ammonimento e del provvedimento prefettizio deve dare conto in modo sufficiente della sussistenza dei presupposti del potere e della valutazione degli elementi rilevanti.
artt. 6, 7 e 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative impongono all’amministrazione di considerare effettivamente le memorie e gli elementi forniti dall’interessato nel procedimento.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore ex art. 8 d.l. 11/2009, pur avendo natura preventiva e potendo fondarsi su una valutazione prognostica, richiede una motivazione concreta e individualizzata sulla riconducibilità dei fatti a una condotta persecutoria, con riguardo al loro significato complessivo e agli effetti prodotti sulla persona offesa.
- La valutazione dei presupposti dell’ammonimento non può limitarsi alla ricostruzione atomistica degli episodi, ma deve considerare il contesto relazionale nel quale si collocano, verificando se la condotta sia effettivamente unidirezionale e persecutoria oppure esprima un conflitto reciproco e contingente.
- L’amministrazione deve esaminare in modo effettivo e non apparente le memorie, le dichiarazioni testimoniali e gli elementi documentali prodotti dall’interessato nel procedimento; la mancata considerazione di elementi potenzialmente idonei a modificare la qualificazione dei fatti determina un’insufficienza motivazionale e un difetto di istruttoria.
- La cessazione della relazione o del contesto dal quale sono sorti gli episodi costituisce un elemento rilevante nella valutazione attuale della necessità e dei presupposti dell’ammonimento, soprattutto quando non emergano ulteriori condotte ostili o conseguenze psicologiche significative.
- La mera esistenza di episodi conflittuali o di un’aggressione verbale generica non è sufficiente, da sola, a giustificare l’ammonimento se gli elementi complessivi del caso escludono la sistematicità, l’unidirezionalità persecutoria e le concrete ripercussioni di timore, ansia o stress poste a fondamento della misura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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