Sentenza del 08/03/2017 n. 410 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Abrogazione esenzione IMU agli IACP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare un'esenzione totale dall'IMU agli immobili degli IACP o delle ATC viene esclusa. Agli enti spettano le agevolazioni previste dalla legge, in particolare la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati, ma non l'esenzione completa dall'imposta. Il testo non riporta il dispositivo formale della sentenza né gli importi eventualmente dovuti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'IMU degli immobili assegnati dagli IACP o dalle ATC. Il testo sostiene che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sia stata abrogata l'esenzione precedentemente prevista per tali immobili. La disciplina successiva avrebbe riconosciuto soltanto una detrazione d'imposta per gli alloggi regolarmente assegnati, senza mantenere un'esenzione totale. Di conseguenza, gli immobili di edilizia residenziale pubblica non possono essere considerati integralmente esenti dall'IMU sulla sola base della loro assegnazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 3, D.L. 27 maggio 2008, n. 93
La disposizione prevedeva l'esenzione per gli immobili oggetto di assegnazione da parte degli istituti case popolari.
La norma costituiva la precedente base normativa dell'esenzione, successivamente abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Art. 13, comma 14, lettera a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Abrogazione della disposizione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008.
L'abrogazione ha eliminato l'esenzione specifica precedentemente riconosciuta agli immobili degli istituti case popolari.
Art. 13, comma 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
La disciplina riconosce una detrazione d'imposta agli alloggi regolarmente assegnati, ma non stabilisce un'esenzione totale dall'IMU.
Art. 1, comma 707, lettera d), ultimo capoverso, legge 27 dicembre 2013, n. 147
La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità.
Dal 1° gennaio 2014 la disciplina della detrazione è stata confermata e stabilizzata, mantenendo la distinzione tra riduzione dell'imposta ed esenzione totale.
Art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Norma richiamata per individuare gli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.
Il richiamo serve a delimitare il perimetro soggettivo degli enti cui può spettare la detrazione.
Massime di principio
- Quando una norma abroga espressamente una precedente esenzione, l'agevolazione non può essere mantenuta per analogia o sulla base della sola finalità sociale dell'ente.
- La previsione di una detrazione specifica per una determinata categoria di immobili normalmente indica che il legislatore ha scelto una riduzione dell'imposta, non un'esenzione totale.
- Gli immobili degli IACP, delle ATC o di enti analoghi devono essere verificati distinguendo tra titolarità dell'immobile, regolare assegnazione e disciplina vigente nel periodo d'imposta considerato.
- Per gli alloggi regolarmente assegnati di edilizia residenziale pubblica, la regola generale ricavabile dal testo è l'applicazione della detrazione prevista dalla legge, con eventuale imposta residua, e non l'esenzione integrale dall'IMU.
- La disciplina fiscale deve essere applicata anno per anno, perché modifiche legislative successive possono incidere sia sull'esenzione sia sulle detrazioni applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 205 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →