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Ordinanza

Ordinanza n. 2075/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell’ordinanza n. 119 del 25/05/2026, notificata in pari data, avente ad oggetto “Diffida non rinnovabile e contestuale ordinanza di immediata demolizione di manufatto realizzato su suolo demaniale, con ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380”, con cui il Comune di Massa Lubrense ha diffidato al ricorrente l’ordine di demolizione di tutte le opere ed ha ordinato l’inibizione ad horas di ogni utilizzo commerciale, ludico o operativo della struttura a tutela della pubblica e privata incolumità; 2) del provvedimento di avvio del procedimento comunicato ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990 registrato al prot. n.9651, notificato al ricorrente in data 22/01/2026; 3) della nota prot. n. 36913/2025 trasmessa in data 31/03/2026 avente ad oggetto “riscontro alle memorie scritte ex art. 110 Legge 341/90 relative al procedimento sanzionatorio n. 2025/00666-struttura turistico-ricreativa “Bagni Mimì”; 4) degli atti d’ufficio e il sopralluogo tecnico-giudiziario effettuato in data 04/05/2026, come richiamati nell’ordinanza n. 119/2026, dai quali sembrerebbe essere emerso la reale consistenza materiale e lo stato dei luoghi relativo alla struttura intelaiata a palafitta in legno, di cui è stata accertata la parziale sovrapposizione e l’ingombro planimetrico in contrasto con il regime di rispetto dell’alveo naturale di un corpo idrico; 5) del verbale di accertamento tecnico eseguito in data 13/11/2025, acquisito al prot. n. 21/11/2025; 6) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente”. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresa Individuale Mellino Domenico il 1/7/2026: - dell’ordinanza n. 139 del 16/06/2026 avente ad oggetto “rettifica e parziale annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 119/2026; revoca del divieto di utilizzo commerciale della struttura per sopravvenuta cessazione del pericolo per la pubblica incolumità; contestuale conferma e rinnovo dell’odine di ripristino dello stato dei luoghi limitatamente alle residue violazioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche non regolarizzate”, nella parte in cui rinnova e conferma l’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi con specifico riferimento alla quota di manufatto pari a circa 12 mq di superficie entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso non conosciuto dal ricorrente, ove lesivo della posizione soggettiva della stessa.

Giustizia amministrativa202603431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a manufatto realizzato su suolo demaniale, successivamente rettificata e limitata a una porzione di circa 12 mq

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato l’ordinanza comunale n. 119 del 25 maggio 2026, con cui era stata disposta, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, la demolizione di opere realizzate su suolo demaniale, il ripristino dello stato dei luoghi e l’inibizione immediata di ogni utilizzo commerciale, ludico o operativo della struttura. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, la nota di riscontro alle memorie, il sopralluogo tecnico-giudiziario e il verbale di accertamento tecnico. Con motivi aggiunti l’impresa ha contestato l’ordinanza n. 139 del 16 giugno 2026, con la quale il Comune ha rettificato e parzialmente annullato la precedente ordinanza, revocato il divieto di utilizzo commerciale per la cessazione del pericolo per la pubblica incolumità e confermato l’ordine di demolizione e ripristino limitatamente a una residua porzione di tavolato di circa 12 mq, da rimuovere entro trenta giorni. Il testo non riporta in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nei ricorsi.

La decisione

Il TAR, in sede cautelare, ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha disposto, nelle more, la sospensione degli atti impugnati. La decisione considera che l’attività dello stabilimento era in pieno svolgimento e che l’ordine demolitorio riguardava una porzione limitata del manufatto, destinata comunque a essere smontata al termine della stagione balneare. Il Collegio ha inoltre dato atto che l’ordinanza n. 139/2026 aveva escluso il rischio idraulico e il pericolo per la pubblica incolumità, riconoscendo l’idoneità statica e sismica delle opere originariamente contestate e limitando l’intervento demolitorio alla porzione residua. La valutazione cautelare è stata adottata con riserva di ogni approfondimento nella fase di merito. L’udienza pubblica è stata fissata al 10 giugno 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    "Diffida non rinnovabile e contestuale ordinanza di immediata demolizione di manufatto realizzato su suolo demaniale, con ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi"

    La norma è indicata dal provvedimento comunale quale base dell’ordine di demolizione e ripristino relativo a opere realizzate su suolo demaniale.

  • art. 7 l. 241/1990

    "comunicazione di avvio del procedimento"

    Richiamato nell’atto di avvio del procedimento impugnato; l’ordinanza cautelare non definisce la questione relativa alla sua applicazione.

  • art. 8 l. 241/1990

    "comunicazione di avvio del procedimento"

    Richiamato nell’atto di avvio del procedimento impugnato; l’ordinanza cautelare non definisce la questione relativa alla sua applicazione.

  • art. 10 l. 241/1990

    "comunicazione di avvio del procedimento"

    Richiamato nell’atto di avvio del procedimento impugnato; l’ordinanza cautelare non definisce la questione relativa alla sua applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    disponendo nelle more la sospensione degli atti impugnati

    La tutela cautelare è accordata mediante sospensione degli atti impugnati e fissazione dell’udienza di merito ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari possano essere tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza di discussione

    Consente di coordinare la tutela cautelare con la fissazione ravvicinata della discussione di merito; nel caso concreto il TAR ha disposto anche la sospensione interinale degli atti.

Massime di principio

  • Quando l’esecuzione di un ordine demolitorio incide su una struttura utilizzata per un’attività stagionale in corso e l’ordine riguarda una porzione limitata del manufatto, il giudice cautelare può sospendere gli atti impugnati e fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., riservando alla fase di merito gli approfondimenti necessari.
  • La sopravvenuta riduzione dell’ordine demolitorio, accompagnata dalla revoca del divieto di utilizzo per cessazione del pericolo per la pubblica incolumità, non impedisce al giudice cautelare di sospendere gli atti residui quando l’attività del privato è in corso e l’esecuzione immediata può pregiudicarne lo svolgimento.
  • La valutazione cautelare può fondarsi anche sulla comparazione tra l’interesse alla conservazione temporanea dell’attività in corso e l’interesse pubblico all’immediata esecuzione dell’ordine, quando la porzione da demolire è limitata e la stessa amministrazione ha escluso il rischio idraulico e il pericolo per la pubblica incolumità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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