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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25469/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il soggetto, destinatario di pena residua superiore a due anni di reclusione, aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo sussistente un pericolo di recidiva, valorizzando la gravità dei fatti in espiazione, le informazioni negative di polizia giudiziaria e l'inidoneità del domicilio indicato, poiché coincidente con l'abitazione dei genitori e segnata da un recente intervento dei Carabinieri a seguito di una lite familiare connessa allo stato di alterazione del condannato. Con il ricorso per cassazione si deducevano due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato esame della memoria difensiva e dei verbali di informazioni assunti dal difensore, che avrebbero smentito la ricostruzione dell'episodio posto a base del giudizio di inidoneità del domicilio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della condizione di tossicodipendenza e alcoldipendenza, nonché del percorso di recupero intrapreso e della richiesta di presa in carico al Ser.D., circostanze ritenute rilevanti per escludere il pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che le doglianze del primo motivo si risolvevano in una diversa lettura dei fatti, estranea al giudizio di legittimità, e che l'eventuale mancato esame della memoria difensiva non era decisivo perché non idoneo a superare il nucleo argomentativo del provvedimento impugnato. Ha inoltre richiamato il criterio della c.d. prova di resistenza, affermando che l'omessa considerazione di un elemento probatorio non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se permangono argomenti autonomamente sufficienti a sorreggerla. Il secondo motivo è stato giudicato distonico rispetto alla ratio del diniego, poiché il provvedimento si fondava sul pericolo di recidiva e sull'inidoneità del domicilio, non sulla mancata adesione a un percorso terapeutico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    norma posta a fondamento della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale; la Corte valuta la censura solo nei limiti della legittimità, confermando il diniego fondato sul pericolo di recidiva e sull'inidoneità del domicilio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come vizio per erronea applicazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto come vizio per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e per contrasto con atti del processo.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    richiamato per l'annotazione relativa all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro il diniego di una misura alternativa, non sono ammissibili censure che si traducano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
  • L'omesso esame di un atto difensivo o di un elemento probatorio non determina l'annullamento della decisione se, applicando la prova di resistenza, il materiale trascurato non è idoneo a scardinare il nucleo logico-giuridico del provvedimento impugnato.
  • Quando il diniego della misura alternativa è fondato su specifici indici di pericolosità sociale o di recidiva e sull'inidoneità del domicilio, deduzioni estranee a tali profili, come l'avvio di un percorso terapeutico, non incidono sul decisum se non contrastano la ratio effettivamente posta a base della decisione.
  • La prova di resistenza richiede al ricorrente di spiegare in modo puntuale come l'errore denunciato abbia inciso in modo decisivo sulla tenuta complessiva della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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