Sentenza n. 7549/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01237/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione II, n. 1237/2026, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di revisione dei prezzi del contratto attuativo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio, aggiudicatario del lotto 3 della convenzione quadro Consip per servizi di contact center, aveva chiesto il 27 settembre 2022 la revisione dei prezzi per l'aumento dei costi, anche energetici, attribuito agli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina. Consip, con nota del 2 luglio 2024, aveva dichiarato la propria incompetenza, indicando come soggetto competente ciascuna amministrazione contraente. Il 10 luglio 2024 il consorzio aveva quindi rivolto la domanda a Roma Capitale, che l'aveva respinta il 15 luglio 2024 perché il contratto attuativo era scaduto il 30 novembre 2022. Il TAR aveva ritenuto competente la singola amministrazione contraente e tardiva l'istanza presentata dopo la scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 1, d.lgs. 50/2016. In appello il consorzio ha dedotto: 1) l'erroneità dell'individuazione della sola amministrazione contraente quale soggetto competente alla revisione, sostenendo la competenza di Consip quale soggetto aggregatore; 2) che la domanda inviata a Consip il 27 settembre 2022, pur indirizzata a soggetto incompetente, avrebbe dovuto valere come tempestiva anche nei confronti di Roma Capitale, poiché presentata prima della scadenza del contratto.
La decisione
L'appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il primo motivo è rigettato: la revisione dei prezzi attiene alla fase esecutiva dei singoli contratti, nella quale occorre valutare le caratteristiche della specifica commessa, il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni, i relativi costi e gli elementi economici, tecnici e procedurali. Tale valutazione compete all'amministrazione che stipula il contratto attuativo e beneficia direttamente del servizio, non al soggetto aggregatore. Il secondo motivo è parimenti rigettato: l'istanza rivolta a Consip non equivaleva a quella da presentare all'amministrazione competente. L'errore scusabile è istituto processuale e non sostanziale; inoltre, anche in presenza di incertezza sull'individuazione del soggetto competente, l'ordinaria diligenza avrebbe richiesto di presentare l'istanza anche a Roma Capitale entro la scadenza del contratto. La valutazione dell'interesse pubblico alla revisione deve essere attuale, non postuma. Spese compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, d.lgs. 50/2016
Alla luce di quanto sinora detto, non è dunque possibile ipotizzare che la domanda rivolta a CONSIP in data 27 settembre 2022 potesse equivalere ad una istanza rivolta altresì alla competente amministrazione capitolina, e ciò dal momento che l’infruttuosa scadenza del termine di cui all’art. 106, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 onde poter richiedere la suddetta revisione prezzi – termine che coincideva con lo spirare del rapporto contrattuale in essere con il soggetto “a valle” della convenzione quadro ossia il Comune di Roma (30 novembre 2022) – è dipeso da un errore che la stessa parte appellante avrebbe dovuto evitare, con l’ordinaria diligenza e pur tenendo conto della assenza di un dato normativo e contrattuale certo, quanto meno formulando identica istanza di revisione, entro il termine di scadenza contrattuale, anche alla amministrazione contraente (Comune di Roma);
La domanda di revisione deve essere rivolta all'amministrazione contraente entro la durata del relativo contratto attuativo; l'invio tempestivo al soggetto aggregatore non vale, in assenza di una specifica previsione, come istanza presentata anche all'amministrazione competente.
Massime di principio
- Nelle convenzioni quadro, la competenza a decidere la revisione dei prezzi dei singoli contratti attuativi spetta all'amministrazione contraente che stipula l'ordinativo e beneficia direttamente della prestazione, non al soggetto aggregatore. La valutazione richiede infatti la conoscenza delle specifiche condizioni economiche, tecniche e procedurali della commessa e il bilanciamento tra costi e qualità del servizio.
- La richiesta di revisione dei prezzi deve essere presentata all'amministrazione competente mentre il rapporto contrattuale è ancora in corso. L'istanza trasmessa entro tale periodo a un soggetto incompetente non si considera per ciò solo presentata anche all'amministrazione contraente.
- L'incertezza sull'individuazione dell'amministrazione competente non esonera l'operatore economico dall'ordinaria diligenza: per evitare la decadenza, è ragionevole presentare tempestivamente l'istanza anche all'amministrazione contraente, senza che ciò comporti un particolare aggravio procedimentale.
- L'errore scusabile, proprio del diritto processuale, non consente di rimettere in termini per una richiesta sostanziale di revisione dei prezzi presentata all'amministrazione competente dopo la scadenza del contratto.
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