Cassazione Penale, Sentenza n. 16056/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia che li aveva confermati colpevoli del delitto di truffa nei confronti di Giulianelli Daniela (nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.), contestando violazione di legge e carenze/illogicità della motivazione. La difesa sostiene che mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa, che la loro condotta fosse trasparente (Grieco avrebbe dichiarato la propria indisponibilità economica e l'impossibilità di figurare formalmente nel contratto) e che i lavori fossero stati parzialmente eseguiti, sì da rendere riducibile l'importo di €9.000 versato come acconto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti si limitassero a chiedere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, operazioni non consentite in sede di legittimità salvo specifici e decisivi travisamenti delle emergenze probatorie. Non è emerso alcun travisamento palese delle dichiarazioni contestate; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'elemento ingannevole della condotta (ruolo di Rossi come mero intermediario; parziale esecuzione irrilevante perché le opere erano indefinite e finalizzate solo a dare una parvenza di affidabilità). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 cod. pen.
La Corte d'appello aveva escluso l'applicazione dell'aggravante prevista da tale norma; la Cassazione riporta la circostanza ma non ne muta la valutazione, essendo questione di merito già risolta in sede di appello.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774
Richiamata per il principio secondo cui il vizio di 'travisamento della prova' ricorre solo quando vi sia una palese e non controvertibile difformità tra il contenuto della dichiarazione e il senso attribuitole dal giudice; manca tale vizio se si contesta soltanto la valutazione del significato probatorio.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758
Ulteriore richiamo al confine tra sindacato di legittimità e sindacato di merito: la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice del fatto per una nuova valutazione delle fonti probatorie senza dimostrare un errore evidente e decisivo nella motivazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice del merito, salvo provare un travisamento palese e non discutibile delle dichiarazioni o degli elementi probatori.
- Per far dichiarare il ricorso per cassazione ammissibile quando si impugna la motivazione: occorre individuare specifici e decisivi errori di apprezzamento delle emergenze processuali, non semplici richieste di diversa lettura dei fatti.
- La parziale esecuzione di lavori da parte dell'imputato non esclude automaticamente la sussistenza del reato di truffa quando tali opere siano indefinite o poste in essere con finalità idonee a creare una parvenza di affidabilità ingannevole.
- Il ruolo di intermediario (es. geometra o tramite) non esclude che la condotta complessiva sia truffaldina se sussiste un disegno ingannevole riconducibile agli imputati principali.
- Ricorsi infondati o meramente riformulatori della valutazione probatoria possono comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
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