Cassazione Civile, Sentenza n. 17006/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione dell'avviso di revisione parziale del classamento (riclassamento catastale) per carenza motivazionale: l'atto si limitava a richiamare la normativa e la generale rivalutazione della microzona senza indicare i presupposti di fatto, i criteri e le operazioni valutative svolte, né le caratteristiche edilizie specifiche dell'unità immobiliare che giustificassero la ricaduta del riclassamento sulla singola unità; censurate inoltre omissioni di pronuncia e vizi di motivazione da parte dei giudici di merito
La decisione
la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei primi due motivi (assorbenti) per carenza motivazionale dell'avviso di accertamento rispetto ai requisiti richiesti per la revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l. 311/2004 e d.P.R. n. 138/1998; ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso del contribuente e dichiarando la nullità dell'atto impugnato; condanna alle spese (come indicato in partenza negli atti)
Norme richiamate
art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311
"La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari ... per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ... e il corrispondente valore medio catastale ... si discosta significativamente ... è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. ... L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima"
la norma giustifica la revisione parziale per scostamenti significativi tra valori medi di mercato e catastali a livello di microzona; la Corte interpreta che, pur trattandosi di riclassamento 'di massa', l'amministrazione deve motivare sia i presupposti di fatto della revisione della microzona sia l'effetto concreto sulla singola unità immobiliare
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 - art. 2
"La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale ... che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico ambientali, socioeconomici, nonche' nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unita' immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti ..."
definisce le microzone come ambiti di mercato omogenei e indica che la revisione si fonda sull'analisi comparata di tali ambiti; la Corte richiede che l'amministrazione specifichi gli elementi concreti che hanno determinato la riqualificazione della microzona
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 - art. 9, comma 2
"Ai fini della concreta attribuzione del classamento gli uffici: a) identificano ... il livello delle qualità' urbane ed ambientali di ciascuna microzona; b) definiscono per ciascuna categoria ... le classi pertinenti a ciascuna microzona ... c) attribuiscono a ciascuna unità' immobiliare la categoria ... e la classe, in coerenza con quelle individuate per la specifica microzona ... e tenuto conto dei caratteri edilizi e dell'intorno"
impone che, nella fase di attribuzione del classamento, gli uffici valutino sia il fattore posizionale (microzona) sia il fattore edilizio (caratteristiche specifiche dell'unità); la motivazione deve mostrare come questi elementi sono stati considerati per la singola unità
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 - art. 8, commi 6-8
"6. Il fattore posizionale ... 7. Il fattore edilizio ... a) dimensione e tipologia; b) destinazione funzionale; c) epoca di costruzione; d) struttura e dotazione impiantistica; e) qualità e stato edilizio; f) pertinenze comuni ed esclusive; g) livello di piano. 8. I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura, concorrono ..."
precisa i parametri tecnici che devono essere presi in considerazione; la Corte richiede che l'avviso indichi come questi parametri sono stati rilevati e applicati al singolo immobile
provvedimento dell'Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005
citato in motivazione come disciplinante le modalità di aggiornamento del valore medio di mercato e la soglia minima di significatività (35%)
stabilisce modalità tecniche e soglia per ritenere significativo lo scostamento tra valori di mercato e catastali; l'amministrazione deve rendere chiaro il calcolo e i dati usati
art. 112 c.p.c.
norma sul giudizio e sulla necessità che il giudice dia motivazione che risponda ai punti decisionali; censurata in relazione all'omessa o apparente motivazione della Commissione tributaria nell'esaminare punti di appello incidentale
art. 360 cod. proc. civ.
articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamato per inquadrare le doglianze sulla violazione di norme sostanziali e processuali
art. 384 cod. proc. civ. (seconda parte, primo comma)
"... non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito"
consente alla Corte di Cassazione, ove non siano necessari accertamenti istruttori, di decidere nel merito e decidere il ricorso in favore del ricorrente senza rinvio
Massime di principio
- La revisione parziale del classamento ex art.1, comma 335 L.311/2004 richiede un doppio livello di motivazione: (1) prova e descrizione dei presupposti di fatto che giustificano la revisione della microzona; (2) indicazione dei criteri e delle operazioni con cui il maggior valore della microzona influisce sulla singola unità immobiliare
- Non è sufficiente il richiamo generico allo scostamento dei valori medi o a 'fatti notori': l'atto deve indicare dati, fonti, modalità di calcolo (valore medio di mercato della microzona, valore catastale medio della microzona, valori medi dell'insieme delle microzone) e la soglia di significatività utilizzata
- L'amministrazione deve documentare concretamente gli interventi/trasformazioni urbane che hanno determinato la riqualificazione della microzona e spiegare la loro incidenza sulla singola unità immobiliare
- Il fattore edilizio (dimensione, tipologia, epoca, stato, impianti, livello di piano, pertinenze) deve essere valutato e motivato per la singola unità: non si può attribuire automaticamente la stessa classe a tutti gli immobili della medesima microzona
- In caso di riclassamento d'ufficio, l'onere motivazionale dell'amministrazione è più gravoso: la motivazione stereotipata o basata esclusivamente sulla posizione nell'ambito della microzona è viziata e può portare all'annullamento dell'atto
- I giudici devono affrontare e decidere i motivi decisivi di merito e non limitarsi a motivazioni apparenti; omissioni di pronuncia su censure rilevanti o motivazioni generiche possono giustificare la cassazione
- Se la carenza motivazionale è tale da rendere l'atto nullo e non sono necessari ulteriori accertamenti, il giudice di legittimità può decidere nel merito accogliendo il ricorso del contribuente ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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