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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23863/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda l’ammissione al passivo fallimentare di un credito pari a euro 15.000, corrispondente a un deposito cauzionale versato nell’ambito di un contratto di franchising concluso con la società poi dichiarata fallita e successivamente sciolto per iniziativa del curatore. Il tribunale aveva ammesso il credito, ma lo aveva collocato in via concorsuale e non prededucibile. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 72, comma 4, e 111 l. fall., sostenendo che il credito alla restituzione della cauzione non potesse essere assimilato a un credito da mancato adempimento e che lo scioglimento del contratto non producesse un effetto retroattivo tale da ricondurre le restituzioni alla disciplina dell’indebito; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 111-bis l.fall. e 2794 c.c., assumendo che il deposito cauzionale avesse funzione di garanzia e dovesse essere qualificato come pegno irregolare, con conseguente soddisfacimento in prededuzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il contratto di franchising, qualificabile come contratto ad esecuzione continuata, pendente al momento dell’apertura della procedura, è disciplinato dall’art. 72, comma 4, l.fall.; lo scioglimento disposto dal curatore non è assimilabile al recesso, fa venir meno il vincolo con effetto ex tunc e comporta restituzioni e rimborsi secondo la disciplina dell’indebito, con soddisfacimento in moneta concorsuale secondo la par condicio creditorum. Ha inoltre distinto il caso dal deposito cauzionale nella locazione, dove l’obbligo di restituzione nasce in base a una disciplina speciale e può dar luogo a prededuzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione del pegno irregolare era nuova, richiedeva accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito e, comunque, non è stato chiarito il nesso tra tale qualificazione e la prededuzione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del fallimento.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma utilizzata per l’impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo

  • art. 72, comma 4, l.fall.

    norma generale applicabile allo scioglimento del contratto pendente; lo scioglimento produce effetti retroattivi e le restituzioni conseguenti seguono la disciplina dell’indebito, con credito concorsuale e non prededucibile

  • art. 74 l.fall.

    non contiene una disciplina specifica sullo scioglimento dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, sicché si applica la norma generale dell’art. 72, comma 4, l.fall.

  • art. 111 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prededuzione, ma ritenuto non utile a fondare la pretesa nel caso concreto

  • art. 111-bis l.fall.

    richiamato a sostegno della pretesa di prededuzione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 2794 c.c.

    richiamato per sostenere la natura di pegno irregolare del deposito cauzionale, ma la questione è stata ritenuta nuova e non scrutinabile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare violazioni di legge

  • art. 80 l.fall.

    richiamato per evidenziare la diversa disciplina della locazione, in cui il curatore subentra ex lege e l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge nel corso della procedura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    disposta la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica pendenti alla data di apertura della procedura concorsuale, lo scioglimento disposto dal curatore è regolato dalla disciplina generale dell’art. 72, comma 4, l.fall., quando non esista una disciplina speciale diversa.
  • Lo scioglimento del contratto da parte del curatore non è assimilabile al recesso e determina la cessazione del vincolo con efficacia retroattiva; di conseguenza, le prestazioni già eseguite diventano oggetto di restituzione secondo la disciplina dell’indebito.
  • I crediti di restituzione e rimborso del contraente in bonis derivanti dallo scioglimento ex art. 72, comma 4, l.fall. sono crediti concorsuali e vanno soddisfatti in moneta concorsuale secondo la par condicio creditorum, salvo diversa disciplina speciale.
  • La prededuzione non può essere affermata solo sulla base della funzione di garanzia del deposito cauzionale, occorrendo una base normativa o contrattuale idonea e una corretta qualificazione giuridica del rapporto.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili questioni nuove che richiedano accertamenti in fatto non compiuti nel merito; inoltre, la parte che invoca una qualificazione giuridica alternativa deve spiegare in modo coerente il nesso tra tale qualificazione e il regime di soddisfacimento preteso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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