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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00112/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società, quale incorporante di altre società a loro volta incorporanti di ulteriori soggetti, aveva presentato un’istanza di rimborso per complessivi euro 509.934,49, riferita a crediti erariali collegati a operazioni straordinarie e asseritamente tempestivamente interrotti nella prescrizione. L’amministrazione finanziaria non rispondeva, formando il silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso della contribuente veniva rigettato per genericità della documentazione e per insufficiente individuazione del credito sottostante; in appello, però, la CTR accoglieva la domanda ritenendo non maturata la prescrizione e, in sostanza, valorizzando l’esposizione del credito in dichiarazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2934 e 2697 c.c., dell’art. 2, comma 58, L. 350/2003, per avere la CTR escluso la prescrizione del credito; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver accertato il fondamento attuale della pretesa, limitandosi a ricostruire le vicende societarie; 3) violazione degli artt. 38 d.P.R. 600/1973, 2697 c.c., 81 e 115 c.p.c., per avere riconosciuto rimborsi senza che la contribuente avesse assolto l’onere della prova sui crediti vantati.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame. In particolare, la Corte applica il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 12284/2024, secondo cui l’art. 2, comma 58, L. 350/2003 impone all’Amministrazione il divieto di eccepire la prescrizione dei soli crediti per Irpef e Irpeg/Ires rientranti nel perimetro temporale e oggettivo della norma; poiché nella vicenda erano evocati anche crediti IVA e comunque la natura dei crediti era descritta in modo non sufficientemente specifico, occorre un accertamento di fatto nel giudizio di rinvio per verificare quali crediti siano effettivamente compresi nella disciplina speciale. Inoltre, la Corte ritiene fondati il secondo e il terzo motivo: il credito d’imposta va provato dal contribuente, e la mera esposizione in dichiarazione non basta; l’amministrazione può contestare il credito anche decorso il termine per l’accertamento, perché tali termini riguardano il potere di accertare i crediti dell’erario, non i debiti dell’erario verso il contribuente. La CTR aveva quindi errato nel considerare provati i crediti solo perché il Fisco non aveva rettificato le dichiarazioni nei termini.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    La prescrizione estingue i diritti per inerzia del titolare, salvo diverse previsioni di legge; la Corte esclude che l’art. 2, comma 58, L. 350/2003 introduca un regime di imprescrittibilità illimitata per tutti i crediti di rimborso.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del credito di rimborso grava sul contribuente che lo invoca.

  • art. 2, comma 58, L. 24 dicembre 2003, n. 350

    La norma impone all’Amministrazione finanziaria di non eccepire la prescrizione solo per i crediti di rimborso relativi a Irpef e Irpeg/Ires nelle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997; il divieto opera nei limiti oggettivi e temporali individuati dalla Corte, non in modo generalizzato e illimitato.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come norma relativa alla disciplina delle richieste di rimborso e ai presupposti della pretesa restitutoria.

  • art. 81 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso insieme alle regole sulla legittimazione e sulla prova del diritto azionato.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per censurare l’affermazione dei fatti posti a base della decisione senza adeguato supporto probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei primi e terzi motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Indica il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il secondo motivo.

  • art. 374, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato nell’ordinanza interlocutoria in relazione all’eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

  • art. 17 d.lgs. 241/1997

    Richiamato nella ricostruzione della Corte come indice del nuovo regime di compensazione dei rimborsi, rilevante nel ragionamento sulla ratio dell’art. 2, comma 58, L. 350/2003.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi fiscali, la sola indicazione del credito nella dichiarazione non prova l’esistenza del credito stesso: il contribuente deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
  • L’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente anche quando siano decorsi i termini per esercitare il potere di accertamento, poiché tali termini riguardano l’accertamento dei crediti erariali e non precludono la contestazione dei debiti dell’erario verso il contribuente.
  • La disciplina speciale dell’art. 2, comma 58, L. 350/2003 va interpretata in modo restrittivo: il divieto di eccepire la prescrizione opera solo per i crediti di rimborso espressamente ricompresi nel suo ambito oggettivo e temporale, non come regola generale di imprescrittibilità di ogni credito fiscale.
  • Quando la natura dei crediti azionati è eterogenea o genericamente indicata, il giudice di rinvio deve verificare con precisione quali poste rientrino nella disciplina agevolativa e quali restino soggette alla prescrizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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