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Ordinanza

Ordinanza n. 1961/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego parziale di accesso ai documenti relativi alla corrispondenza tra Veritas, il Comune di Fossò e il Consiglio di Bacino sulla richiesta del 9 aprile 2014; nel ricorso principale, diniego di completamento della rete fognaria fino all’immobile del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario di un terreno agricolo con fabbricato abitativo, sito in Vicolo Lazio a Fossò, ha impugnato il diniego di Veritas del 7 ottobre 2024 di completare la rete fognaria, che si arresta a circa quindici metri dall’accesso alla proprietà. Veritas aveva ritenuto che la condotta fosse già predisposta per l’allacciamento e che il collegamento richiedesse l’attraversamento di un fondo di terzi, la cui servitù, ai sensi del regolamento di fognatura, doveva essere acquisita dall’interessato. Nel ricorso principale il ricorrente ha contestato l’irragionevolezza e contraddittorietà della disciplina regolamentare, l’erronea qualificazione dell’intervento come allacciamento privato anziché estensione della rete, la disparità di trattamento rispetto agli altri proprietari di Vicolo Lazio e l’omissione del preavviso di rigetto, con difetto di istruttoria e motivazione. Con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ha impugnato il silenzio-diniego e il diniego parziale formatosi sulla richiesta di accesso del 22 aprile 2026, volta a ottenere il fascicolo e la corrispondenza relativa alla richiesta del Consiglio di Bacino del 9 aprile 2014. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 ss. l. 241/1990, difetto di motivazione e travisamento, sostenendo che i documenti erano individuati e necessari per ricostruire l’iter della rete e tutelare la proprietà e la difesa in giudizio. Ha chiesto il rinvio della decisione dei motivi aggiunti. Il giudice ha deciso in questa ordinanza la sola domanda di accesso e ha differito al 21 aprile 2027 la trattazione del ricorso principale.

La decisione

Il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio della trattazione della domanda di accesso: la trattazione in udienza pubblica non determina nullità e le resistenti avevano rinunciato ai termini a difesa. Ha accolto parzialmente la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. Riconosce l’accesso alla corrispondenza intercorsa tra Veritas, il Comune di Fossò e il Consiglio di Bacino in relazione alla richiesta del Consiglio di Bacino del 9 aprile 2014: la categoria documentale è circoscritta, riferita alla vicenda oggetto del giudizio e collegata alle esigenze difensive del ricorrente. Non spetta all’amministrazione anticipare valutazioni sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio; il fatto che parte della documentazione fosse stata già consegnata al dante causa non esclude l’interesse personale del ricorrente. L’accesso è limitato ai documenti esistenti, detenuti da Veritas e non già consegnati; se non ve ne sono altri, Veritas deve indicare espressamente l’esito delle verifiche effettuate. Ha invece respinto la richiesta di accesso all’«intero fascicolo del procedimento», perché generica e troppo ampia, non consente di identificare i documenti e include atti privi di un interesse diretto, concreto e attuale, come quelli relativi alla scelta dell’appaltatore. Ha quindi annullato il diniego parziale nei limiti dell’accoglimento e ordinato a Veritas di ostendere i documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La decisione sul ricorso principale contro il diniego di completamento della fognatura è stata differita per consentire l’esecuzione dell’ordine e il pieno esercizio delle facoltà difensive, con udienza fissata al 21 aprile 2027. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    In applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.a., il Collegio ritiene pertanto opportuno differire la trattazione del ricorso introduttivo al fine di consentire l’esecuzione dell’ordine di ostensione e il pieno esercizio delle conseguenti facoltà difensive.

    Il rito dell’accesso consente di proporre la domanda ostensiva con motivi aggiunti e di differire la trattazione del ricorso principale quando l’ostensione può incidere sulle difese e sull’eventuale proposizione di ulteriori motivi.

  • artt. 87 e 116 c.p.a.

    Con riferimento a tale domanda di accesso, deve ritenersi pienamente garantito il diritto di difesa delle parti in quanto il termine di cui all’art. 87, comma 3, seconda parte, c.p.a. è posto a tutela delle parti resistenti, le quali all’udienza pubblica del 15-7-2026 hanno espressamente rinunciato ai termini a difesa.

    La domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, è trattata secondo il rito degli artt. 87 e 116 c.p.a.; la rinuncia delle resistenti ai termini a difesa consente di decidere senza rinviare la trattazione.

  • art. 87, comma 4, c.p.a.

    Inoltre ai sensi dell’art. 87, comma 4, c.p.a., «La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione».

    La trattazione in pubblica udienza della domanda soggetta al rito dell’accesso non determina nullità della decisione.

  • art. 22 l. 241/1990

    Tale formulazione dell’istanza impedisce inoltre al Collegio la possibilità di valutarne la necessità di conoscenza, al fine di tutelare una situazione giuridica suscettibile di tutela giurisdizionale, come prescritto dall’art. 22, l. n. 241/1990 e relativa giurisprudenza.

    L’accesso documentale richiede l’individuazione sufficientemente precisa dei documenti e il collegamento con una situazione giuridica tutelabile; non può essere utilizzato per demandare all’amministrazione una ricerca generalizzata o una selezione indeterminata degli atti.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo richiede che l’istanza individui documenti determinati o determinabili e dimostri il collegamento tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da tutelare. È sufficiente che i documenti, se ostesi, siano direttamente funzionali all’accertamento in giudizio e potenzialmente rilevanti; non è necessaria la prova certa della loro decisività processuale.
  • L’amministrazione detentrice e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti nel giudizio pendente o futuro. Il diniego è giustificato quando manca in modo evidente e assoluto il nesso di strumentalità, rendendo l’istanza pretestuosa o temeraria.
  • È legittimo negare l’accesso a una richiesta formulata come accesso all’intero fascicolo quando è eccessivamente ampia e generica, non individua con sufficiente precisione gli atti e comprende documenti non collegati a un interesse diretto, concreto e attuale, poiché trasformerebbe l’accesso in una ricerca generalizzata.
  • Quando l’ostensione riconosciuta è direttamente collegata alle questioni del ricorso principale e può incidere sulla compiuta articolazione delle difese o sulla proposizione di motivi aggiunti, il giudice può differire la trattazione del ricorso principale per consentire l’esecuzione dell’ordine di accesso e l’esercizio delle relative facoltà difensive.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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