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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28022/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo il motivo sulla prescrizione infondato alla luce delle sospensioni e il motivo sulla responsabilità meramente reiterativo, generico e volto a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, da un lato, che la contravvenzione contestata al capo 3, commessa il 15 agosto 2019, fosse estinta per prescrizione; dall'altro, ha censurato il giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato/inammissibile perché, tenuto conto delle sospensioni, il reato non era prescritto alla data della decisione impugnata; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito, volto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio ed inoltre generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    La prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata, considerando le sospensioni del corso del termine.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per la sostanziale riproposizione di censure già affrontate nei gradi di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la deduzione della prescrizione deve misurarsi con tutte le sospensioni del corso del termine: se, computandole, il reato non è estinto alla data della decisione impugnata, il motivo è infondato.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già vagliate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché tali doglianze attengono al merito e non alla legittimità.
  • La genericità del motivo, specie quando non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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