Sentenza del 01/02/2019 n. 3057 - Corte di Cassazione
Tributi locali - TIA - Accertamento - Riscossione - Ingiunzione di pagamento - Notificazione - Motivazione per relationem.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l'ingiunzione di pagamento della TIA. Ha denunciato, anzitutto, la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, poiché la CTR si era limitata a richiamare la decisione di primo grado senza esaminare concretamente i motivi di appello. Nel merito, contestava la legittimità dell'ingiunzione perché la tariffa TIA sarebbe stata approvata dal Consorzio C.I.T., anziché dal Comune, sostenendo che il Consorzio non avesse natura di ente pubblico né potestà impositiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto illegittima la motivazione della CTR, che si era limitata ad aderire genericamente alla sentenza di primo grado e a rilevare che il Consorzio era composto anche dal Comune interessato, senza chiarirne natura, finalità e potestà impositiva. La Corte ha inoltre rilevato che dovevano essere esaminate le questioni relative allo statuto del Consorzio e agli atti deliberativi di adesione dei Comuni, verificandone la compatibilità con la Costituzione e con la normativa applicabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza della TIA, ma il contribuente ha ottenuto un esito favorevole sul vizio di motivazione.
Norme richiamate
Art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
Richiede che la sentenza tributaria esponga i fatti rilevanti e i motivi della decisione; la violazione può determinare la nullità della sentenza.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone che la sentenza contenga una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Art. 366 c.p.c.
È stato richiamato con riferimento al requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; l'eccezione della resistente è stata ritenuta infondata per il motivo relativo al vizio proprio della sentenza.
Art. 23 della Costituzione
È stato indicato come parametro per verificare la legittimità dell'attribuzione di potestà impositiva a un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare del potere tributario.
Artt. 49 e 22 del d.lgs. n. 22/1997
Sono richiamati quali disposizioni rilevanti per valutare la disciplina della tariffa e dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, nonché la legittimazione del soggetto che ha approvato la tariffa.
Art. 172, lett. c), del TUEL
È richiamato tra le norme da considerare nella verifica degli atti deliberativi comunali e della loro compatibilità con l'ordinamento finanziario e tributario degli enti locali.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello può motivare per relationem, cioè richiamando la decisione di primo grado, solo se indica con chiarezza le questioni esaminate e spiega perché condivide le argomentazioni della sentenza richiamata.
- Il semplice richiamo generico alla decisione precedente o l'adesione non argomentata non è sufficiente: il giudice d'appello deve confrontarsi con i motivi specifici di gravame.
- Quando un tributo o una tariffa locale è approvato da un consorzio o da un soggetto incaricato della gestione del servizio, occorre verificare la sua natura giuridica, la fonte della potestà impositiva e la validità degli atti di adesione e delega dei Comuni.
- La partecipazione del Comune a un consorzio, da sola, non dimostra automaticamente che il consorzio possieda potestà impositiva né rende legittima la tariffa: tali elementi devono risultare dalla legge, dallo statuto e dagli atti deliberativi pertinenti.
- La cassazione per difetto di motivazione non comporta necessariamente l'annullamento definitivo del tributo o dell'ingiunzione, ma normalmente determina il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
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