Cassazione Civile, Ordinanza n. 22488/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un soggetto che aveva consultato il proprio estratto di ruolo e vi aveva riscontrato l'esistenza di una cartella di pagamento e di cinque avvisi di addebito asseritamente mai notificati, della decisione di merito che aveva respinto l'opposizione proposta contro l'estratto di ruolo. Il ricorrente deduceva tre censure: (i) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (ii) violazione degli artt. 416 e 421 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; (iii) ulteriore violazione degli artt. 416 e 421 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Tuttavia, la Corte si è soffermata preliminarmente sulla questione dell'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, alla luce dello ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha aggiunto all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis. Secondo tale disciplina, l'estratto di ruolo non è normalmente impugnabile, salvo che il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo derivi un pregiudizio in relazione a: partecipazione a procedure di appalto; riscossione di somme da soggetti pubblici ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso concreto non era stata allegata alcuna di tali ipotesi.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 anche ai giudizi in corso, in continuità con l'orientamento già affermato dalle Sezioni Unite e con la successiva giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in ordinanza. Poiché il ricorrente non aveva dedotto né provato alcuna delle tre ipotesi eccezionali che consentono l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, è stato dichiarato il difetto originario di interesse ad agire. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché l'azione non poteva essere proposta. Le spese dell'intero processo sono state compensate in ragione della sopravvenienza normativa e dei consolidati arresti giurisprudenziali intervenuti dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i vizi dedotti con il ricorso per cassazione: nullità della sentenza e violazione di legge.
art. 132 c.p.c.
richiamato come norma sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione o requisiti essenziali.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione alla denunciata nullità della sentenza.
art. 416 c.p.c.
invocato dal ricorrente quale parametro processuale asseritamente violato.
art. 421 c.p.c.
invocato dal ricorrente quale parametro processuale asseritamente violato.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla dedotta violazione dei principi del giusto processo.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021
ha introdotto, in sede di conversione, la disciplina che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, limitando l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L. n. 215/2021
legge di conversione del d.l. n. 146/2021 che ha inserito la modifica normativa rilevante.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione solo in tre ipotesi tassative di pregiudizio concreto.
art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010
richiamato per l'equiparazione dell'avviso di addebito alla cartella esattoriale ai fini della disciplina dell'impugnazione diretta.
L. n. 122/2010
legge di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata per l'equiparazione dell'avviso di addebito alla cartella.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
indicato come ipotesi di pregiudizio connesso alla partecipazione a procedure di appalto che può legittimare l'impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.M. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato quale fonte dei soggetti pubblici rispetto ai quali possono operare le verifiche rilevanti per la diretta impugnazione.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come base delle verifiche sui pagamenti della PA che, se pregiudicati dall'iscrizione a ruolo, consentono la tutela anticipata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
sentenza Corte costituzionale n. 190/2023
ha ritenuto legittima la limitazione legislativa all'impugnazione dell'estratto di ruolo, pur auspicando un intervento correttivo del legislatore.
Cass., Sez. Un., n. 26283/2022
ha affermato che la disciplina si applica anche ai debiti previdenziali, che fuori dalle ipotesi tipiche l'opposizione è inammissibile e che l'interesse va valutato al momento della decisione.
Cass. n. 3511/2024
richiamata come precedente che ha dichiarato inammissibile un'opposizione ad estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire.
Cass. n. 7348/2023
richiamata per confermare l'applicazione della disciplina anche ai debiti previdenziali.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione è ammessa solo quando il debitore dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
- La verifica dell'interesse ad agire nell'opposizione all'estratto di ruolo va compiuta con riguardo al momento della decisione, tenendo conto anche delle sopravvenienze normative intervenute nel corso del giudizio.
- La disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai debiti previdenziali e agli avvisi di addebito equiparati alla cartella esattoriale.
- In assenza della prova di una delle tre ipotesi eccezionali di pregiudizio concretamente previste, l'azione proposta contro l'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse e la decisione di merito va cassata senza rinvio.
- La limitazione legislativa della tutela anticipata contro l'estratto di ruolo, sebbene restrittiva, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale.
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