Cassazione Penale, Sentenza n. 37451/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta custodia cautelare dal 9/11/2017 al 20/12/2018 in seguito ad assoluzione definitiva (Corte d'appello di Perugia, irrev. 13/10/2023). La custodia era stata disposta per gravi indizi di reati in materia di stupefacenti; in sede di merito i fatti sono stati prima riqualificati e poi ritenuti insufficienti per la condanna. La Corte territoriale negò l'indennizzo ritenendo che la ricorrente avesse avuto una condotta quantomeno gravemente colposa che aveva concorso a determinare la custodia (frequentazioni ambigue, uso dell'utenza telefonica da parte del compagno, presenza in attesa di corrieri e conoscenza del quantitativo sequestrato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: (1) difetto formale/annotazione della cancelleria che non ha consentito la verifica del rispetto degli obblighi di deposito digitale (con riferimento all'art. 87-bis d.lgs. 150/2022) e (2) aspecificità del motivo di ricorso, poiché la ricorrente non ha contestato specificamente le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza che aveva escluso il diritto alla riparazione (in particolare non ha confutato le evidenze ritenute indiziarie dai giudici della riparazione). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione di euro 1.000 in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente per delimitare il motivo del ricorso; citata quale parametro procedurale per le censure in cassazione.
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte territoriale per escludere che la misura cautelare sia stata adottata in difetto dei presupposti contemplati dall'art. 314(2); la cassazione osserva che nessun provvedimento ha accertato l'adozione della misura in assenza dei requisiti degli artt. 273 e 280.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Norme che definiscono i presupposti per l'adozione della custodia cautelare (gravi indizi e necessità della misura); la Corte segnala che non è stato accertato che tali presupposti fossero assenti al momento dell'adozione della misura.
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma sul deposito telematico degli atti. La Cassazione ha rilevato che la cancelleria aveva annotato elementi formali (anche un indirizzo errato) che impedivano di verificare la conformità al requisito di deposito telematico; richiama la necessità di flessibilità nella fase di transizione digitale ma anche il rispetto della normativa.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice può escludere l'indennizzo se rileva che la persona ha concorso, con condotta gravemente colposa o ostativa, a determinare la custodia.
- Per ottenere la cassazione di una decisione che nega la riparazione è necessario articolare censure specifiche e puntuali contro le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'ordinanza impugnata; la mera enunciazione dell'assoluzione è insufficiente.
- La condizione ostativa alla riparazione può essere motivatamente ricavata da comportamenti quali frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti, collaborazione o condotte che, pur non determinando la responsabilità penale oltre ogni dubbio, possono configurare una concausalità rispetto all'adozione della misura cautelare.
- In sede di cassazione, i vizi formali relativi al deposito telematico (art. 87-bis d.lgs. 150/2022) possono costituire motivo di inammissibilità; durante la transizione digitale i giudici valutano con una certa flessibilità ma è comunque richiesto il rispetto dei requisiti essenziali.
- Le impugnazioni generiche o non confrontate con le motivazioni del provvedimento impugnato sono dichiarate inammissibili: l'onere di specificità delle censure è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
- Il rigetto di un ricorso inammissibile può comportare l'imposizione di sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese processuali, specialmente quando la parte resistente ha contribuito utilmente alla dialettica processuale con memorie argomentate.
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