Cassazione Penale, Sentenza n. 14791/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e nullità per mancata traduzione della sentenza in lingua inglese a favore dell'imputato alloglotto, con richiamo agli artt. 143 c.p.p., 111 Cost., 6 CEDU e art. 178 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, cioè contestazione della qualificazione della detenzione come destinata allo spaccio anziché all'uso personale, con riferimento al fatto che la sostanza era stata acquistata online con carta intestata al ricorrente; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'uso personale, sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici (sospensione condizionale, non menzione) e richiesta di revisione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto carente la specificità: anche ammettendo la nullità per mancata traduzione, il ricorrente non ha indicato un concreto pregiudizio derivante dall'omissione, come richiesto dalla giurisprudenza. Sugli altri motivi ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la ricostruzione fattuale (quantitativo di GBL pari a 615 grammi, idoneo a oltre 1.000 dosi; acquisti ripetuti; versioni contrastanti dell'imputato; incompatibilità della tesi difensiva sull'uso domestico), ha escluso l'uso personale e legittimamente negato le attenuanti e i benefici. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato nella sostanza e il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma penale richiamata come fattispecie rilevante; la Corte ha ritenuto il ricorrente responsabile di importazione, ricezione e detenzione illecita di sostanza stupefacente (GBL, 615 g).
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 75
Norma relativa all'uso personale invocata dalla difesa; la Corte ha escluso la configurabilità dell'uso personale alla luce del quantitativo, delle circostanze e delle dichiarazioni dell'imputato.
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c
Richiamato in relazione alla presunta nullità per mancata traduzione; la Corte ha spiegato che, anche se la nullità fosse configurabile, trattandosi di nullità a regime intermedio è necessario allegare e dimostrare un concreto pregiudizio derivante dall'omissione.
Codice di procedura penale, art. 143
Richiamato dalla difesa in tema di esigenze linguistiche e traduzione; la Corte ha comunque richiesto dimostrazione del pregiudizio concreto per far valere la relativa nullità.
Costituzione, art. 111, comma 3
Richiamato a sostegno del diritto alla difesa e comprensione del provvedimento; la Corte ha riconosciuto il diritto ma ha imposto l'onere di provare il pregiudizio concreto derivante dalla mancata traduzione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 3
Richiamata dalla difesa per la tutela delle garanzie processuali dell'imputato alloglotto; la Corte ha ritenuto che l'invocazione di tale diritto richiede, in sede di impugnazione, la dimostrazione del pregiudizio concreto.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utili al caso: lett. b) violazione di legge, lett. e) vizio di motivazione/travisamento della prova. La Corte ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e gli altri manifestamente infondati.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko)
Precedente utilizzato per affermare il principio secondo cui l'omessa traduzione di un provvedimento rende necessario indicare un interesse a impugnare concreto e dimostrare il pregiudizio illegittimo; la Corte ha applicato lo stesso principio alla mancata traduzione della sentenza.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024 (Pllumaj Paulin)
Precedente citato per sostenere che il ricorrente alloglotto deve provare in che modo la mancata traduzione ha influito sulle strategie difensive; assenza di tale prova rende la censura inammissibile.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Precedente sul concetto di interesse ad impugnare come nozione utilitaristica, richiamato per spiegare la necessità di dimostrare utilità concreta dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per i non madrelingua, la mancata traduzione della sentenza non produce automaticamente l'annullamento: in sede di impugnazione è necessario indicare e dimostrare un pregiudizio concreto derivante dall'omissione (ad es. come la mancata conoscenza abbia inciso sulle strategie difensive o sulla tempestività di impugnazioni).
- Nel giudizio sulla destinazione della sostanza a spaccio o a uso personale i giudici valorizzano il quadro probatorio complessivo: quantitativo sequestrato (calcolo dosi), ripetizione di acquisti, contraddizioni nelle dichiarazioni, modalità di acquisto/spedizione e ogni altro elemento indiziario; la sola presenza di acquisto tramite internet e pagamento tracciabile non basta a dimostrare la lecita buona fede.
- Per ottenere il riconoscimento dell'uso personale o delle attenuanti generiche è necessario fornire elementi concreti e specifici (es. quantità chiaramente compatibile con uso personale, assenza di acquisti ripetuti, testimonianze/elementi probanti sulla destinazione d'uso), non basarsi solo su affermazioni generiche.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione di merito; motivi vaghi o privi di indicazione del pregiudizio concreto sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- La strategia difensiva rispetto a reati di stupefacenti deve prevedere la raccolta e l'esibizione di elementi che possano contrastare deduzioni indiziarie dei giudici (scontrini, documentazione d'uso, testimonianze, spiegazioni coerenti e verificabili) perché il giudice di merito può inferire finalità di spaccio anche da dati non direttamente probatori ma convergenti.
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