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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08966/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo riproponeva questioni già esaminate e respinte in appello e che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e conforme ai principi consolidati di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché meramente reiterativa di doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice territoriale. La Corte di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti valorizzando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, i precedenti penali dell'imputato e il carattere utilitaristico della confessione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua, anche in presenza di elementi sfavorevoli quali precedenti penali, assenza di elementi positivi e confessione valutata come utilitaristica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello e già motivate dal giudice di merito è inammissibile se non introduce specifici elementi di critica alla ratio decidendi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico, di elementi ostativi quali l'assenza di circostanze positive, i precedenti penali dell'imputato e la natura strumentale della confessione.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza assoluta di argomentazione, non per una diversa valutazione di merito delle circostanze del caso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esclusione non emergenti nel caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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