Cassazione Penale, Ordinanza n. 08966/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo riproponeva questioni già esaminate e respinte in appello e che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e conforme ai principi consolidati di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché meramente reiterativa di doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice territoriale. La Corte di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti valorizzando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, i precedenti penali dell'imputato e il carattere utilitaristico della confessione.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua, anche in presenza di elementi sfavorevoli quali precedenti penali, assenza di elementi positivi e confessione valutata come utilitaristica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello e già motivate dal giudice di merito è inammissibile se non introduce specifici elementi di critica alla ratio decidendi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico, di elementi ostativi quali l'assenza di circostanze positive, i precedenti penali dell'imputato e la natura strumentale della confessione.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza assoluta di argomentazione, non per una diversa valutazione di merito delle circostanze del caso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esclusione non emergenti nel caso deciso.
Come è indicizzato
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