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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08786/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per il completamento di opere civili e impiantistiche relative a un nuovo comando dei Vigili del Fuoco. Dopo l'esecuzione dei lavori e la formazione della contabilità, l'appaltatore aveva chiesto in giudizio il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla stazione appaltante, fondando le pretese su riserve iscritte negli atti contabili e sul contestato addebito di lavori eseguiti in danno per ripristinare vizi e difetti dell'opera. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda. In appello, la Corte territoriale aveva ritenuto: che non fosse necessario riprodurre nel certificato di collaudo riserve già tempestivamente iscritte nel corso dei lavori; che la riserva relativa alle "prime opere in danno" fosse generica e comunque infondata perché l'appaltatore non aveva provato di aver adempiuto correttamente; e che la riserva sulle "seconde opere in danno" fosse tardiva perché i vizi e i difetti erano già conoscibili dal verbale di collaudo. Il Ministero, con ricorso principale, ha censurato l'interpretazione dell'art. 107 r.d. n. 350/1865 sostenendo che la mancata esplicitazione della riserva nel collaudo precludesse la tutela anche delle pretese già riservate in precedenza. L'impresa, con ricorso incidentale, ha contestato la declaratoria di genericità e tardività delle riserve e ha lamentato anche il mancato esame della decadenza della stazione appaltante dalla garanzia per vizi e dell'assenza di contraddittorio nelle operazioni di accertamento dei difetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del Ministero, ritenendo corretto il principio secondo cui le riserve già tempestivamente iscritte nel corso dell'appalto restano salve e non devono essere reiterate nel certificato di collaudo, poiché quest'ultimo serve solo a far valere eventuali contestazioni relative alle operazioni di collaudo. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'impresa: il primo motivo non colpiva una autonoma ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto anche sulla mancata prova dell'esatto adempimento dell'appaltatore; il secondo non censurava la ratio secondo cui la riserva sulle seconde opere in danno era tardiva perché i vizi erano già conosciuti e contestabili sin dal collaudo. Spese compensate integralmente. Disposto il raddoppio del contributo unificato solo a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 107 r.d. 25 maggio 1865, n. 350

    "rispetto alle operazioni di collaudo"

    la riserva nel certificato di collaudo è richiesta solo per contestazioni sorte in relazione alle operazioni di collaudo; non è necessario reiterare nel collaudo le riserve già tempestivamente formulate nel corso dei lavori.

  • art. 54 r.d. 25 maggio 1865, n. 350

    richiamato come disposizione sulla contabilità e sulle riserve negli appalti pubblici, nel sistema coordinato con le altre norme contabili.

  • art. 64 r.d. 25 maggio 1865, n. 350

    richiamato nel quadro delle norme sulla contabilità dei lavori e sul conto finale.

  • art. 42 r.d. 25 maggio 1865, n. 350

    indicato come norma sui libretti di misura, strumento di registrazione delle lavorazioni.

  • art. 52 r.d. 25 maggio 1865, n. 350

    indicato come norma sul registro di contabilità, nel quale devono essere iscritte e poi esplicitate le riserve.

  • art. 58 r.d. 25 maggio 1865, n. 350

    richiamato per gli stati di avanzamento dei lavori, ricavati dal registro di contabilità.

  • art. 63 r.d. 25 maggio 1865, n. 350

    richiamato per il conto finale e la relazione finale, sede di ripetizione delle riserve.

  • art. 26 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    richiamato quale conferma della perdurante disciplina della contabilità d'appalto secondo il regolamento del 1865.

  • art. 156 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    richiamato quale conferma della struttura della contabilità d'impresa nei lavori pubblici.

  • art. 164 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    richiamato nel sistema delle norme sulle riserve.

  • art. 165 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    richiamato nel sistema delle norme sulle riserve.

  • art. 174 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    richiamato nel sistema delle norme sulle riserve.

  • art. 31 d.m. 19 aprile 2000, n. 145

    richiamato nel sistema delle norme sulle riserve negli appalti pubblici.

  • art. 189 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    richiamato nel sistema delle norme sulle riserve e sui documenti contabili.

  • art. 190 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    richiamato nel sistema delle norme sulle riserve e sui documenti contabili.

  • art. 191 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    richiamato nel sistema delle norme sulle riserve e sui documenti contabili.

  • art. 201 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    richiamato nel sistema delle norme sui documenti amministrativi per l'accertamento dei lavori.

  • art. 7, allegato II.14, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    richiamato come disciplina più recente della contabilità d'appalto, coerente con la precedente normativa.

  • art. 1667, comma 2, c.c.

    richiamato nel motivo incidentale come norma sulla garanzia per vizi dell'opera, ma non esaminato nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come norma processuale per il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    indicato come norma processuale per il vizio di motivazione dedotto nei motivi incidentali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato; escluso per il ricorso principale dell'Amministrazione dello Stato, applicato invece al solo ricorrente incidentale, ove dovuto.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici, le riserve che l'appaltatore intende far valere devono essere iscritte nei documenti contabili deputati a registrare l'andamento dei lavori e, se del caso, esplicitate nei termini previsti dalla disciplina contabile; tali riserve non devono essere reiterate nel certificato di collaudo se già validamente formulate nel corso dell'esecuzione.
  • Il certificato di collaudo è sede di contestazioni aggiuntive riferite specificamente alle operazioni di collaudo; non può essere interpretato come momento necessario per conservare pretese già ritualmente riservate in precedenza.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, poiché la mancata censura di una sola ratio sufficiente a sorreggere il dictum rende inutile l'esame delle altre doglianze.
  • La genericità o la tardività di una riserva va valutata anche in relazione alla possibilità concreta, per la parte, di conoscere tempestivamente i fatti contestati e di contestarli sulla base degli atti già formati nel corso del procedimento di collaudo o della contabilità lavori.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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