Sentenza del 08/01/2021 n. 51 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sanzioni pecuniarie per lavoro irregolare - difetto di giurisdizione del giudice tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione: le controversie relative alla legittimità delle sanzioni pecuniarie per lavoro irregolare spettano all'autorità giudiziaria ordinaria e non al giudice tributario, poiché manca un atto qualificato assimilabile a un esercizio del potere impositivo ricompreso nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della legittimità delle sanzioni pecuniarie per lavoro irregolare: la questione è se la controversia rientri nella giurisdizione tributaria (giudice tributario) o debba essere devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, dato che le sanzioni sono di natura previdenziale/collegata al rapporto di lavoro e non costituiscono un atto qualificato riconducibile all'esercizio del potere impositivo
Norme richiamate
art. 19, d.lgs. n. 546/1992
art. 19 delimita le tipologie di atti devoluti alla giurisdizione tributaria; la sentenza interpreta la norma in senso restrittivo escludendo dall'ambito tributario le sanzioni previdenziali per lavoro irregolare quando non vi è un atto assimilabile all'esercizio del potere impositivo
Massime di principio
- La natura dell'atto sostanzialmente determina la giurisdizione: se la sanzione è funzionalmente previdenziale/lavoristica e non costituisce un atto di accertamento o di imposizione tributaria, la controversia va davanti al giudice ordinario, non a quello tributario.
- Per verificare la competenza, occorre accertare se esiste un 'atto qualificato' rientrante nelle fattispecie indicate dall'art. 19 d.lgs. 546/1992 o assimilabile all'esercizio di potestà impositiva; in assenza di ciò prevale la giurisdizione ordinaria.
- Il soggetto resistente (ente pubblico previdenziale/ispettivo) può essere chiamato in causa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria: si deve quindi proporre il ricorso davanti al Tribunale civile/penale o altra sezione competente, non davanti alla Commissione tributaria.
- In situazioni simili, il difensore deve eccepire immediatamente la carenza di giurisdizione del giudice tributario e, se necessario, chiedere il rinvio o il trasferimento del giudizio all'autorità giudiziaria ordinaria per evitare prescrizioni o decadenze procedurali.
- Se invece l'atto contestato contiene elementi tipici di un accertamento/imposizione tributaria (calcolo di imposte, iscrizione a ruolo, atto amministrativo tributario), la giurisdizione tributaria potrebbe essere competente; la qualificazione giuridica dell'atto è quindi cruciale.
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