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Sentenza

Sentenza n. 6855/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente in primo grado aveva impugnato il diniego ministeriale del riconoscimento del titolo di formazione conseguito presso un’università spagnola, richiesto ai fini dell’esercizio in Italia della professione docente nella specializzazione di sostegno. Il TAR aveva accolto il ricorso, disponendo il riesame dell’istanza e l’eventuale assegnazione di misure compensative. Il Ministero ha appellato la sentenza, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecutività. In via preliminare ha dedotto e documentato che l’interessata, anteriormente alla decisione di primo grado, aveva rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo estero, circostanza non emersa nel giudizio davanti al TAR; ne ha quindi chiesto l’annullamento senza rinvio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse. Il Ministero ha inoltre formulato ulteriori censure alla sentenza, anche alla luce di una successiva pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea. L’appellata non si è costituita.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR e ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le ulteriori censure sull’illegittimità del diniego. La rinuncia all’istanza di riconoscimento, acquisita dal Ministero il 16 giugno 2025, ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere l’annullamento del diniego, anche se la rinuncia non era stata rappresentata nel giudizio di primo grado ed era anteriore alla relativa decisione. Il giudice ha affermato che il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi, sicché la sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata in appello e incide sul ricorso originario. L’appello ministeriale è stato ritenuto procedibile, poiché il Ministero conservava l’interesse a eliminare una sentenza che aveva annullato il proprio diniego. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; nel caso esaminato, la rinuncia all’istanza amministrativa ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla coltivazione del ricorso di primo grado.

  • art. 7 d.l. n. 71/2024, convertito con l. n. 106/2024

    La rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero era stata presentata nel contesto delle previsioni relative ai percorsi formativi richiamati dalla norma; la disciplina non impedisce, secondo la sentenza, il venir meno dell’interesse processuale conseguente alla rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia sopravvenuta all’istanza amministrativa oggetto del provvedimento impugnato priva il ricorrente dell’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso, determinandone l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel processo amministrativo il rapporto processuale è unitario nei due gradi di giudizio; pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado può essere rilevata anche in appello, anche quando la circostanza si sia verificata o sia emersa dopo la decisione del TAR.
  • La mancata deduzione in primo grado di una circostanza già verificatasi, idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse, non impedisce al giudice d’appello di tenerne conto; essa impedisce soltanto al giudice di primo grado di averla valutata nella sentenza impugnata.
  • La sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado non rende improcedibile l’appello proposto dall’amministrazione quando quest’ultima conservi un interesse concreto all’annullamento della sentenza che abbia eliminato il provvedimento amministrativo impugnato; in tal caso il giudice d’appello annulla senza rinvio la sentenza di primo grado e dichiara improcedibile il ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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