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Sentenza

Sentenza del 14/12/2021 n. 39920 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento tributario per anno 1999 (IRPEG, ILOR, IVA). La società aveva chiesto e sottoscritto una transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis L. Fall., con pagamento rateale (120 rate, scadenza 6/10/2026). La Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di merito, dichiarò l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere subordinatamente alla definizione della transazione. L'Agenzia delle entrate impugnò in Cassazione deducendo ultrapetizione e vizio di motivazione, illegittima applicazione degli artt. 182-bis/182-ter L. Fall. (sostenendo che la cessazione opera solo per il concordato ex art.181 e non per l'accordo di ristrutturazione), nonché violazioni di norme processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi (ultrapetizione e carenza del minimo costituzionale della motivazione), ritenendo la motivazione, seppure sintetica, adeguata a indicare la ratio (la transazione aveva fatto venir meno l'interesse alla pronuncia). Ha invece accolto il quarto motivo (e per assorbimento il terzo): la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 182-ter, comma 5 L. Fall. si riferisce alla transazione conclusa nell'ambito del concordato ex art. 181 e non si estende automaticamente alla transazione stipulata nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis. Inoltre, essendosi nel frattempo verificata la dichiarazione di fallimento della società e la conseguente risoluzione automatica della transazione (condizione prevista nell'accordo), la pretesa tributaria si è ripristinata nella sua misura originaria e l'Agenzia ha attuale interesse a proseguire il giudizio. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la controversia alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 182-ter

    comma 2 (consolidamento del debito); comma 5 (cessazione della materia del contendere); comma 6 (estensione alle transazioni negli accordi di ristrutturazione)

    L'art. 182-ter disciplina la transazione fiscale: produce 'consolidamento' del debito e, limitatamente alla transazione nell'ambito del concordato ex art. 181, la cessazione della materia del contendere. L'estensione al contesto degli accordi di ristrutturazione (comma 6) non riproduce il comma 5, per cui la cessazione non opera automaticamente per tutti gli accordi di ristrutturazione.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 182-bis

    Regola gli accordi di ristrutturazione del debito; consente che la transazione fiscale sia prevista nell'ambito di tali accordi, ma non attribuisce automaticamente l'effetto di cessazione del processo previsto per il concordato.

  • L. Fall., art. 181

    Norma sul concordato preventivo; la normativa collegata (art. 182-ter, comma 5) collega la transazione fiscale conclusa nell'ambito del concordato alla cessazione delle liti tributarie relative.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato rispetto al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultrapetizione). La Corte ha ritenuto che il giudice non abbia violato tale principio perché la dichiarazione di estinzione per sopravvenuto venir meno dell'interesse rientra nei poteri del giudice anche d'ufficio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. 3,4,5)

    Fondamento dei motivi di cassazione: vizio di motivazione, falsa applicazione di norme processuali e di sostanza; la Corte ricorda i limiti del sindacato di motivazione in Cassazione (minimo costituzionale).

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di adeguatezza della motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione, seppure scarna, consentiva di comprendere la ratio della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Norma sul processo tributario richiamata da parte ricorrente in ordine ai presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere: la Corte ha considerato che, benché la cessazione sia stata impropriamente dichiarata in virtù della disciplina fallimentare, la valutazione dell'interesse delle parti era corretta al momento della decisione originaria.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9 (condono tombale)

    Presenza nella vicenda di istanza di conciliazione giudiziale con riferimento al perfezionamento del condono tombale; contestualizza gli atti transattivi e le questioni relative alla definizione del debito.

  • art. 1965 c.c.

    Definizione generale della transazione come negozio tipico; la transazione fiscale, pur richiamando nozioni della transazione civile, è disciplinata in maniera autonoma e restrittiva nel contesto tributario.

Massime di principio

  • La transazione fiscale prevista dall'art. 182-ter L. Fall. produce effetti specifici: consolidamento del debito e, limitatamente alla transazione conclusa nell'ambito del concordato ex art. 181, la cessazione della materia del contendere; tale cessazione non si estende automaticamente alle transazioni concluse nell'ambito degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis.
  • Il giudice può dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere quando una transazione rende venuto meno l'interesse delle parti alla decisione; tuttavia tale dichiarazione ha efficacia solo processuale (estinzione del processo), non costituisce giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria.
  • Se la transazione si risolve successivamente (es. per fallimento del debitore e applicazione della clausola risolutiva), la pretesa originaria dell'Erario si ripristina e il contribuente/curatore conserva interesse a proseguire il giudizio; dunque la cessazione dichiarata in precedenza non impedisce la ripresa dell'azione tributaria se viene meno il presupposto della transazione.
  • In fase di impugnazione è necessario distinguere tra il merito della decisione sul contenuto della transazione e l'effetto processuale della sua eventuale conclusione: la cessazione della materia del contendere si riferisce all'interesse processuale attuale e va valutata al momento della decisione.
  • La disciplina della transazione fiscale è di stretta interpretazione e non ammette estensioni analogo/estensivi: gli effetti (in particolare la cessazione della materia del contendere) vanno verificati rispetto al tipo di procedura (concordato vs accordo di ristrutturazione) in cui la transazione è stata conclusa.

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