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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13158/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per cessione di cocaina (2,7 g contenuti in un ovetto lanciato dalla finestra mentre era agli arresti domiciliari) sostenendo: travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alla visibilita' del lancio da parte dei militari (distanze discordanti), valutazione non corretta del video notturno e delle testimonianze, mancata assunzione di prova decisiva (esperimento giudiziale) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in ragione della dipendenza e del progetto riabilitativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, sottolineando la doppia conformita' delle decisioni di merito e la congruita' della motivazione della Corte territoriale (osservazioni dirette dei carabinieri, comportamento del Petenzi nel recuperare/disfarsi dell'ovetto, rinvenimento di un bilancino con tracce). Ha inoltre ritenuto legittima la decisione di non disporre l'esperimento giudiziale (rischio di inquinamento e mutamento delle condizioni) e fondata la valutazione negativa sulle attenuanti alla luce della recidiva e del fatto commesso in regime di detenzione domiciliare. Conseguentemente la condanna di primo grado (pena: 1 anno e 3 mesi di reclusione e multa di euro 3.000 per art. 73 co.5 DPR 309/1990) e gli oneri a carico dell'imputato restano confermati; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, co. 5

    art. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice sulla cessione di stupefacenti; applicata alla cessione di cocaina da parte dell'imputato (2,7 g) lanciata tramite ovetto, con pieno accoglimento della qualificazione fattuale da parte dei giudici di merito

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Rinviene le censure per vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte di Cassazione ricorda che tali censure non sono ammissibili per far rinnovare la valutazione delle prove quando i giudici del merito hanno motivato congruamente, specie in caso di doppia conforme

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha confermato la discrezionalita' del giudice di merito nel non disporre l'esperimento giudiziale quando la piattaforma probatoria e' ritenuta completa o l'esperimento rischierebbe di essere inquinato o le condizioni siano mutate

Massime di principio

  • Se la sentenza di merito e' confermata in entrambi i gradi (doppia conforme), la Cassazione non riesamina i fatti: le doglianze sul travisamento della prova richiedono la dimostrazione che un argomento sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione del secondo grado
  • La valutazione della percettibilita' (visibilita', condizioni di luce, distanza) e dei filmati e' rimessa ai giudici del merito; in Cassazione tali censure sono ammissibili solo se sussiste un evidente vizio di logica o contraddittorieta' nella motivazione
  • La richiesta di esperimento giudiziale in appello e' discrezionale: puo' essere respinta se l'istruttoria e' ritenuta completa o se l'esperimento rischia di essere inattendibile per mutamento delle condizioni o potenziale inquinamento
  • La prova circostanziale consistente nel comportamento dell'acquirente (es. tentativo di disfarsi dello stupefacente, recupero dell'oggetto lanciato) e il rinvenimento di oggetti tipici dell'attivita' di spaccio (bilancino con tracce) rafforzano la valutazione di responsabilita' dell'imputato
  • Motivi inerenti alla dipendenza e a progetti riabilitativi devono essere valutati alla luce della condotta complessiva e della recidiva: commettere lo stesso reato in regime di detenzione domiciliare puo' escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche

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