Cassazione Penale, Sentenza n. 13158/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per cessione di cocaina (2,7 g contenuti in un ovetto lanciato dalla finestra mentre era agli arresti domiciliari) sostenendo: travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alla visibilita' del lancio da parte dei militari (distanze discordanti), valutazione non corretta del video notturno e delle testimonianze, mancata assunzione di prova decisiva (esperimento giudiziale) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in ragione della dipendenza e del progetto riabilitativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, sottolineando la doppia conformita' delle decisioni di merito e la congruita' della motivazione della Corte territoriale (osservazioni dirette dei carabinieri, comportamento del Petenzi nel recuperare/disfarsi dell'ovetto, rinvenimento di un bilancino con tracce). Ha inoltre ritenuto legittima la decisione di non disporre l'esperimento giudiziale (rischio di inquinamento e mutamento delle condizioni) e fondata la valutazione negativa sulle attenuanti alla luce della recidiva e del fatto commesso in regime di detenzione domiciliare. Conseguentemente la condanna di primo grado (pena: 1 anno e 3 mesi di reclusione e multa di euro 3.000 per art. 73 co.5 DPR 309/1990) e gli oneri a carico dell'imputato restano confermati; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, co. 5
art. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice sulla cessione di stupefacenti; applicata alla cessione di cocaina da parte dell'imputato (2,7 g) lanciata tramite ovetto, con pieno accoglimento della qualificazione fattuale da parte dei giudici di merito
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Rinviene le censure per vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte di Cassazione ricorda che tali censure non sono ammissibili per far rinnovare la valutazione delle prove quando i giudici del merito hanno motivato congruamente, specie in caso di doppia conforme
Codice di procedura penale, art. 603
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha confermato la discrezionalita' del giudice di merito nel non disporre l'esperimento giudiziale quando la piattaforma probatoria e' ritenuta completa o l'esperimento rischierebbe di essere inquinato o le condizioni siano mutate
Massime di principio
- Se la sentenza di merito e' confermata in entrambi i gradi (doppia conforme), la Cassazione non riesamina i fatti: le doglianze sul travisamento della prova richiedono la dimostrazione che un argomento sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione del secondo grado
- La valutazione della percettibilita' (visibilita', condizioni di luce, distanza) e dei filmati e' rimessa ai giudici del merito; in Cassazione tali censure sono ammissibili solo se sussiste un evidente vizio di logica o contraddittorieta' nella motivazione
- La richiesta di esperimento giudiziale in appello e' discrezionale: puo' essere respinta se l'istruttoria e' ritenuta completa o se l'esperimento rischia di essere inattendibile per mutamento delle condizioni o potenziale inquinamento
- La prova circostanziale consistente nel comportamento dell'acquirente (es. tentativo di disfarsi dello stupefacente, recupero dell'oggetto lanciato) e il rinvenimento di oggetti tipici dell'attivita' di spaccio (bilancino con tracce) rafforzano la valutazione di responsabilita' dell'imputato
- Motivi inerenti alla dipendenza e a progetti riabilitativi devono essere valutati alla luce della condotta complessiva e della recidiva: commettere lo stesso reato in regime di detenzione domiciliare puo' escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche
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