Cassazione Civile, Ordinanza n. 18805/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda terreni siti nel Comune di San Felice Circeo, originariamente concessi nel 1945 in enfiteusi perpetua a un dante causa degli odierni ricorrenti. In un verbale del 1961 il Commissario agli usi civici contestò una presunta estensione dell’occupazione a aree contigue e prese atto della richiesta di legittimazione del terreno occupato. Successivamente un procedimento del 1987 si concluse nel 1989 con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’istanza di legittimazione avanzata nel corso del giudizio. Nel 2019, a seguito di un nuovo esposto, fu avviato un ulteriore procedimento davanti al Commissario agli usi civici, che dichiarò demaniali i terreni, ritenne nulli gli atti di disposizione, incluso il contratto di enfiteusi, e respinse l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che il precedente giudizio aveva riguardato solo una particella e non l’intero compendio occupato. La Corte d’appello di Roma confermò. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducono, con il primo motivo, difetto di giurisdizione del Commissario agli usi civici e violazione del ne bis in idem e del giudicato esterno ex art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c., sostenendo che il giudicato del 1989, richiamando il verbale del 1961 e l’istanza di legittimazione riferita a tutte le aree occupate, avrebbe già esaurito il potere di accertare la qualitas soli su tutto il compendio, impedendo un nuovo accertamento. La Corte di cassazione qualifica però la doglianza come non attinente alla giurisdizione in senso proprio, ma alla violazione del ne bis in idem e ai limiti interni del potere decisionale, profili che non integrano difetto di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo limitatamente ai profili attinenti alla giurisdizione, affermando che la questione prospettata non integra un vero difetto di giurisdizione, bensì una possibile violazione del divieto di ne bis in idem e dei limiti interni della giurisdizione, quindi un errore di diritto. Ritenendo necessario il vaglio della Seconda Sezione civile sugli ulteriori profili del primo motivo e sugli altri quattro motivi di ricorso, dispone la rimessione degli atti a quella Sezione ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c. Non viene quindi definito l’intero ricorso, ma solo esclusa la configurabilità del motivo come questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.
La censura è ricondotta, per la parte relativa alla giurisdizione, non a un difetto di potestas iudicandi ma a una dedotta violazione di legge o del ne bis in idem.
art. 32 L. n. 1766 del 1927
È richiamato per indicare il regime delle impugnazioni delle decisioni dei Commissari agli usi civici.
art. 3 L. n. 1078 del 1930
È richiamato insieme all’art. 32 della legge del 1927 per fondare l’impugnabilità avanti la sezione specializzata della Corte d’appello di Roma.
art. 13 L. n. 1766 del 1927
È menzionato nella decisione di merito quale norma violata dal contratto di enfiteusi ritenuto nullo.
È richiamata dal giudice di merito come normativa che rende non più consentite le procedure di liquidazione previste dalla legge del 1927.
La Corte dispone la rimessione degli atti alla Seconda Sezione civile per la decisione sugli ulteriori profili del primo motivo e sugli altri motivi.
Massime di principio
- La dedotta violazione del divieto di ne bis in idem o del giudicato esterno non coincide, di per sé, con un difetto di giurisdizione: si tratta normalmente di un errore di diritto che attiene ai limiti interni del potere decisorio del giudice.
- Se un giudice speciale o specializzato decide nuovamente su una questione già coperta da precedente pronuncia, il vizio va valutato come violazione di legge o erronea applicazione del giudicato, non come carenza di giurisdizione.
- L’esaurimento della giurisdizione per precedente accertamento della qualitas soli è concetto distinto dalla corretta delimitazione dell’oggetto del giudicato: occorre verificare con precisione l’ambito oggettivo e soggettivo della precedente decisione.
- Davanti a un giudice ordinario specializzato, il sindacato sulla giurisdizione va tenuto distinto dal controllo sugli errori in iudicando e sulla corretta osservanza del giudicato.
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