Cassazione Civile, Sentenza n. 29540/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso del credito d'imposta relativo ai dividendi erogati nel 2000 dalla società italiana Promoplan Incentivazione e Promozione Vendite Spa alla sua controllante francese Teleperformance France. Quest'ultima aveva chiesto il rimborso invocando l'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni; la controversia verte sull'interazione tra tale Convenzione e l'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia (attuata in Italia) che aveva escluso la ritenuta alla fonte sui dividendi. L'Agenzia eccepiva che non vi fosse stata doppia imposizione reale (nessuna imposta versata né in Italia né in Francia) e quindi che il rimborso non spettasse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale in sede di rinvio che aveva riconosciuto il diritto al rimborso alla Teleperformance. La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Amministrazione: in linea con la pronuncia di rinvio della stessa Cassazione, il credito d'imposta previsto dalla Convenzione non è automaticamente escluso dall'applicazione dell'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia; è sufficiente che il dividendo sia stato incluso nella base imponibile nello Stato di residenza della società madre (qui la Francia) e che risulti rispettato il principio di neutralità fiscale. Non è necessario che sia stato effettivamente versato un'imposta in Francia per ottenere il rimborso, purché sia dimostrata l'inclusione nel coacervo imponibile e l'assenza di peggior trattamento rispetto a una ipotetica madre italiana. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Dpr n. 600 del 1973, art. 27-bis, comma III
art. 27 bis, comma III, del Dpr n. 600 del 1973
Consente la non applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi erogati; nel caso di specie ha fatto sì che la società italiana non operasse ritenuta sui dividendi corrisposti.
Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 10, par. 4, lett. b
art. 10, paragrafo 4, lettera b, della Convenzione Italia-Francia
Prevede il diritto per il residente di uno Stato che riceve dividendi dall'altro Stato di ottenere il rimborso del credito d'imposta che sarebbe spettato a un residente nello Stato erogante; la Corte ne ha interpretato l'applicabilità anche quando opera l'esenzione madre-figlia, purché il dividendo sia stato incluso nella base imponibile dello Stato di residenza.
Direttiva madre-figlia (Direttiva CE 90/435 e normativa di recepimento italiana)
Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990, attuata con il d.lgs. n. 136 del 1993
Prevede esenzione/neutralità fiscale per dividendi tra società correlate di diversi Stati membri; non esclude automaticamente il riconoscimento del credito previsto dalla Convenzione bilaterale se permangono rischi di doppia imposizione economica.
Cassazione, sez. V, 20.5.2021, n. 13847 (sentenza di rinvio)
Cass. sez. V, 20.5.2021, n. 13847
Ha stabilito che l'esenzione madre-figlia non impedisce il riconoscimento del credito d'imposta; il controllo va fatto verificando l'inclusione del dividendo nella base imponibile dello Stato di residenza della madre e il rispetto della neutralità fiscale.
Sentenza della Corte di Giustizia (Causa C-389/18, Brussels Securities)
Causa C-389/18, Brussels Securities, 19 dicembre 2019
Interpretazione della Corte di Giustizia sulla compatibilità fra esenzione e tutela contro la doppia imposizione economica, citata dalla Cassazione per motivare che l'esenzione non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Norma invocata per il motivo di cassazione (violazione di legge).
Codice di procedura civile, art. 384
Richiamato nella censura dell'Agenzia relativamente a vizi di motivazione della decisione impugnata.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova a carico di chi afferma l'esistenza di fatti rilevanti; l'Amministrazione sosteneva che il ricorrente non avesse provato la doppia imposizione, ma la Corte ha ritenuto che l'indicazione dei dividendi nella dichiarazione francese fosse prova idonea dell'inclusione nel coacervo imponibile.
Cass. Sezioni Unite, 25.3.2019, n. 8312 (sulla documentazione telematica)
Cass. SU, 25.3.2019, n. 8312
Principio secondo cui il deposito di copie analogiche di documenti telematici non rende automaticamente improcedibile il ricorso in Cassazione se la controparte non contesta la conformità e si è potuta difendere; applicato per rigettare l'eccezione di improcedibilità formale sollevata dalla resistente.
Circolare Ministero delle Finanze n.151/1994, art. 10 lett. b)
Circolare del Ministero delle Finanze n. 151 del 10/8/1994, art. 10, lett. b
Fornisce modalità di calcolo e coordinate operative per l'applicazione del credito in favore delle società madri estere; la CTR l'ha richiamata per stabilire la misura pratica del rimborso nel caso di specie e per assicurare la neutralità fiscale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato che non si applica nel caso in cui la parte soccombente sia un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- L'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto al credito d'imposta previsto da una Convenzione bilaterale: è necessario verificare caso per caso se rimane un rischio reale di doppia imposizione economica.
- Per ottenere il rimborso ai sensi della Convenzione, non è indispensabile che sia stata effettivamente pagata un'imposta nello Stato di residenza della madre; può essere sufficiente che il dividendo sia stato incluso nella base imponibile di quel Paese (inclusione nella dichiarazione dei redditi).
- Il principio operativo da verificare è la neutralità fiscale: bisogna accertare che la madre estera non subisca un trattamento fiscale peggiore rispetto a una madre italiana equivalente; strumenti amministrativi (es. circolari) possono indicare modalità pratiche di calcolo.
- L'onere della prova della sussistenza di una doppia imposizione spetta al richiedente il rimborso, ma la documentazione che dimostri l'inclusione del dividendo nella base imponibile estera (dichiarazioni fiscali, attestazioni) è generalmente idonea a soddisfarlo.
- In sede processuale, vizi formali relativi alla notifica telematica non determinano automaticamente l'improcedibilità dell'impugnazione se la controparte non contesta la conformità degli atti e si è potuta difendere compiutamente.
- Prassi consigliata: chi richiede rimborsi internazionali su dividendi deve produrre documentazione probatoria dell'inclusione nel reddito estero, spiegare l'applicazione normativa e il calcolo del credito (anche in riferimento a circolari e criteri di neutralità), e quantificare l'eventuale trattamento ipotetico di riferimento in Italia.
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