Cassazione Civile, Ordinanza n. 08345/2026 del 03/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di iniziative giudiziarie promosse da una società, già dichiarata fallita, e dal suo amministratore in proprio. I ricorrenti lamentavano che il fallimento fosse stato indebitamente dichiarato nonostante alcuni crediti fossero contestati o già soddisfatti; deducevano inoltre che la procedura si fosse svolta senza adeguato controllo di legalità, con sottostima dei beni della massa e loro vendita a prezzo vile, anche per la mancata ammissione di istanze di concordato fallimentare e per l’omessa sospensione di un’asta pubblica nonostante una istanza di ricusazione del giudice delegato. Dinanzi al Tribunale avevano chiesto: a) l’accertamento della responsabilità dello Stato-giudice ai sensi della L. n. 117/1988 per colpa grave del giudice delegato; b) l’accertamento della responsabilità concorrente degli organi della procedura fallimentare e dei loro ausiliari; c) la rivendicazione, ex art. 948 c.p.c., dei beni immobili venduti nella procedura nei confronti degli assegnatari. Il Tribunale di Potenza aveva riconosciuto la propria competenza sulla domanda di responsabilità dello Stato-giudice, ma aveva declinato la competenza sulle altre domande, separandole e rimettendole al Tribunale di Lecce. Con l’unico motivo del regolamento necessario di competenza, i ricorrenti hanno denunciato nullità dell’ordinanza per vizio di costituzione del giudice: sostenevano che la precisazione delle conclusioni sulla questione di competenza fosse avvenuta davanti al giudice istruttore e non davanti al collegio che aveva poi deliberato, in violazione del principio di immutabilità del giudice desumibile dall’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità del provvedimento ex art. 158 c.p.c. e art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 50-bis e 276 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che il vizio denunciato non investisse la statuizione sulla competenza in sé, né una norma rilevante ai fini del riparto di competenza o del suo rilievo, ma una presunta nullità del procedimento per violazione delle regole sulla composizione del giudice. Ha quindi affermato che la doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, e in particolare con l’appello, trattandosi di ordinanza avente natura sostanziale di sentenza. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per mancanza di difese degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 117/1988
richiamata come base della domanda di responsabilità dello Stato-giudice per colpa grave del magistrato
art. 4, comma 1, L. n. 117/1988
indicato dal Tribunale come criterio di competenza territoriale per la domanda di responsabilità dello Stato-giudice
art. 948 c.p.c.
richiamato per la domanda di rivendicazione dei beni immobili venduti nella procedura
art. 360 n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare la nullità del provvedimento per vizio di costituzione del giudice
art. 50-bis c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la causa dovesse essere decisa dal tribunale in composizione collegiale; la Corte precisa che attiene alla ripartizione interna degli affari e non alla competenza
art. 276, primo comma, c.p.c.
invocato come fonte del principio di immutabilità del giudice; la Corte ritiene che la sua violazione non incida ex se sul potere-dovere di decidere sulla competenza
art. 158 c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità insanabile per vizio di costituzione del giudice
art. 50-quater c.p.c.
indicato come norma che prevede la nullità per violazione della regola sulla composizione monocratica/collegiale, da far valere con i mezzi ordinari di gravame ex art. 161 c.p.c.
art. 161, primo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che la nullità va dedotta con i normali mezzi di impugnazione
art. 47, ultimo comma, c.p.c.
menzionato in relazione alla mancata costituzione degli intimati nel regolamento di competenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è il mezzo per far valere vizi processuali che non attengano alla norma sulla competenza o al suo rilievo: se la censura riguarda la nullità del procedimento per errata composizione del giudice, la doglianza esula dal perimetro del regolamento.
- La violazione delle regole sulla ripartizione interna tra giudice monocratico e collegio nel tribunale non integra un vizio di competenza, ma una nullità processuale da dedurre con i mezzi ordinari di impugnazione previsti dall’art. 161 c.p.c.
- La mancata identità tra il giudice davanti al quale sono precisate le conclusioni e quello che decide può rilevare come vizio processuale, ma non consente di trasformare il regolamento di competenza in uno strumento surrogatorio dell’appello.
- Quando il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza, l’eventuale nullità derivante dalla composizione del giudice va fatta valere con l’appello, salvo che ricorrano le tassative ipotesi di rimessione al primo giudice.
- Il principio di immutabilità del giudice, pur rilevante sul piano processuale, non comporta automaticamente l’invalidità della decisione ai fini del regime della competenza, né sposta il rimedio impugnatorio sul regolamento di competenza.
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