Ordinanza n. 8018/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della determinazione n. atto 2025000025 del 30/06/2025 con cui la CCIAA di Roma ha disposto l’esclusione dal procedimento, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, dell’organizzazione Unilavoro PMI – Articolazione territoriale di Roma (C.F. 96470460583), in relazione alle istanze di partecipazione all’assegnazione dei seggi spettanti ai settori “Artigianato”, “Commercio”, “Industria”, “Servizi alle Imprese”, “Servizi alle Persone”, “Trasporti e Spedizioni” e “Turismo”, nell’ambito delle procedure di ricostituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, per il mandato 2025-2030, nonché ogni atto presupposto e/o conseguente, ancorché incognito, fra cui il Disciplinare dei Controlli adottato con le deliberazioni n. 5 e 45 del 10.03.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di esclusione dalla procedura di assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio di Roma per il mandato 2025-2030
Esito
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Camera di Commercio di Roma l'ha esclusa, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 4 agosto 2011, n. 156, dal procedimento relativo all'assegnazione dei seggi spettanti a vari settori economici nell'ambito della ricostituzione del Consiglio camerale. L'impugnazione comprendeva anche gli atti presupposti e conseguenti, tra cui il Disciplinare dei Controlli. Nel corso della camera di consiglio, la difesa della ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione per la necessità di riassumere davanti al TAR un distinto giudizio in materia di accesso, connesso al presente ricorso, dopo la rimessione della relativa causa al TAR da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto giustificata la richiesta di differimento, ravvisando esigenze difensive della parte ricorrente connesse alla riassunzione del giudizio in materia di accesso. Non ha esaminato i motivi di impugnazione né ha deciso sulla legittimità della determinazione di esclusione. Ha quindi rinviato la trattazione del ricorso all'udienza camerale del 7 ottobre 2026, senza una decisione sulla domanda principale e senza statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 5 d.m. 4 agosto 2011, n. 156
La disposizione è indicata quale base normativa della determinazione di esclusione adottata dalla Camera di Commercio.
art. 105 c.p.a.
È richiamato in relazione alla rimessione al TAR del giudizio connesso in materia di accesso.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può differire la trattazione di un ricorso quando la parte dimostri esigenze difensive concrete connesse alla necessità di riassumere davanti al giudice competente un giudizio collegato, previamente rimesso ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
- Un'ordinanza che dispone il rinvio della trattazione per esigenze difensive non definisce la domanda principale, non comporta una valutazione sulla legittimità dell'atto impugnato e non consente di individuare una parte vittoriosa nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →