Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/305

Regolamento delegato (UE) 2025/305 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere in una domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività

Normativa europea32025R0305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, in modo analitico, quali informazioni devono essere presentate dalle imprese che intendono ottenere l’autorizzazione a operare come prestatori di servizi per le cripto-attività. La disciplina è costruita per consentire alle autorità competenti di valutare requisiti prudenziali, governance, continuità operativa, controlli interni, integrazione con i presidi antiriciclaggio e sicurezza informatica. Il contenuto informativo varia in funzione del servizio specifico richiesto e richiama più volte gli obblighi sostanziali del regolamento (UE) 2023/1114 e del regolamento (UE) 2022/2554. Si tratta quindi di un atto di dettaglio essenziale per la predisposizione dei dossier autorizzativi MiCA.

Norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).

Ambito di applicazione

Si applica alle persone giuridiche e alle altre imprese che chiedono l’autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114. Riguarda il contenuto informativo della domanda di autorizzazione presentata all’autorità competente, con obblighi differenziati in base ai servizi che il richiedente intende prestare (custodia, negoziazione, scambio, esecuzione ordini, consulenza, gestione portafoglio, trasferimento, collocamento, ricezione e trasmissione ordini, ecc.). Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; è testo rilevante ai fini del SEE.

Norme tecniche sulle informazioni della domanda di autorizzazione per prestatori di servizi per le cripto-attività

Il regolamento delegato (UE) 2025/305 integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando in dettaglio il contenuto informativo della domanda di autorizzazione per operare come prestatore di servizi per le cripto-attività. L’obiettivo è consentire alle autorità competenti di svolgere una valutazione completa e proporzionata dei richiedenti, verificando requisiti prudenziali, governance, controllo interno, continuità operativa, presidi antiriciclaggio, sicurezza TIC e idoneità dei soggetti rilevanti, senza imporre oneri inutili.

Ambito applicativo e logica dell’intervento

L’atto si applica alle persone giuridiche e alle altre imprese che chiedono l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114. Le informazioni richieste devono essere sufficientemente dettagliate per permettere sia la valutazione dei requisiti del titolo V del MiCA, sia, se del caso, di quelli del titolo VI, nonché per escludere le cause di rifiuto dell’autorizzazione previste dall’articolo 63, paragrafo 10. I considerando evidenziano anche l’esigenza di minimizzazione dei dati, di accuratezza delle informazioni e di protezione dei clienti rispetto ai rischi tipici del settore, inclusi quelli operativi e di cibersicurezza.

Informazioni generali sul richiedente

L’articolo 1 richiede un set informativo di base molto ampio: dati identificativi, recapiti, LEI, forma giuridica, data e luogo di costituzione, sede centrale e legale, succursali, domini web e account social. Se il richiedente non è una persona giuridica, deve produrre documentazione aggiuntiva per dimostrare l’equivalenza della protezione degli interessi dei terzi e della vigilanza prudenziale. Se intende gestire una piattaforma di negoziazione, devono essere indicati anche i dati di identificazione della piattaforma.

Programma operativo e perimetro delle attività

L’articolo 2 impone un programma operativo triennale estremamente dettagliato. Il richiedente deve descrivere l’inserimento nel gruppo, l’interazione con soggetti affiliati, i servizi per le cripto-attività che intende prestare, eventuali altre attività regolamentate o non regolamentate, le giurisdizioni in cui opererà, i target di clientela, i canali digitali e fisici di accesso, le attività di marketing e promozione, le risorse umane, finanziarie e TIC, nonché la politica di outsourcing e gli accordi infragruppo.

Per il piano economico-finanziario sono richiesti:

  • un piano contabile previsionale;
  • scenari di stress a livello individuale e, se applicabile, di gruppo o subconsolidato;
  • una previsione degli scambi di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, anche tramite applicazioni di finanza decentralizzata con cui il richiedente interagisce per proprio conto.

Sono inoltre previste integrazioni specifiche per i servizi di ricezione e trasmissione ordini e per il collocamento, con documentazione delle procedure di conformità agli articoli 80 e 79 del MiCA.

Requisiti prudenziali e coperture

L’articolo 3 richiede di illustrare in modo completo le tutele prudenziali ex articolo 67 del MiCA, con indicazione dell’importo al momento della domanda, delle ipotesi di calcolo, della parte coperta da fondi propri e di quella eventualmente coperta da assicurazione o garanzia analoga. La domanda deve contenere anche le proiezioni dei primi tre esercizi successivi all’autorizzazione, ipotesi di stress test, previsione di clientela, ordini, operazioni e volumi in custodia, oltre alla descrizione delle procedure di pianificazione e monitoraggio.

A seconda del caso, il richiedente deve produrre:

  • bilanci approvati degli ultimi tre anni, se disponibili;
  • documentazione sul calcolo dei fondi propri;
  • certificazione dell’autorità nazionale di vigilanza per i soggetti già operativi i cui bilanci non siano revisionati;
  • dichiarazione di un ente creditizio per le imprese in fase di costituzione;
  • documentazione della polizza assicurativa o del contratto assicurativo/garanzia analoga.

Governance, controlli interni e conflitti di interesse

L’articolo 4 concentra la disciplina sulla struttura organizzativa, sulle funzioni interne e sulle misure di compliance. Il richiedente deve presentare l’organigramma, la ripartizione dei compiti, le linee di segnalazione, i responsabili delle funzioni di gestione, vigilanza e controllo interno, le politiche di conformità, i sistemi di registrazione delle attività, le verifiche periodiche dell’organo di amministrazione, gli strumenti TIC di controllo, i sistemi di back-up e, se del caso, i presidi contro gli abusi di mercato.

La seconda parte dell’articolo è dedicata ai conflitti di interesse: la policy deve essere proporzionata alla portata delle attività, coprire la remunerazione, garantire il monitoraggio continuo e prevedere la registrazione dei casi, delle valutazioni e dei rimedi adottati.

Continuità operativa

L’articolo 5 richiede un piano di continuità operativa descritto in modo dettagliato. Il piano deve essere adeguato, mantenuto e testato periodicamente; deve inoltre disciplinare la continuità delle funzioni essenziali affidate a terzi e gli scenari di crisi, inclusi il decesso di una persona chiave e, ove rilevante, rischi politici nella giurisdizione del prestatore di servizi.

Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

L’articolo 6 impone di descrivere il framework AML/CFT alla luce della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2023/1113. Devono essere illustrati i rischi intrinseci e residui connessi a clientela, servizi, canali distributivi e aree geografiche, le misure di mitigazione, le procedure di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché l’identità del responsabile antiriciclaggio, le sue competenze e le risorse destinate alla formazione del personale.

Idoneità dell’organo di amministrazione

L’articolo 7 disciplina in maniera molto dettagliata le informazioni da presentare per ciascun amministratore: dati anagrafici, indirizzi e residenze pregresse, cittadinanza, documento di identità, incarico, curriculum, reputazione, precedenti penali e amministrativi, procedure fallimentari, rifiuti o revoche di autorizzazioni, relazioni di fiducia pregresse, conflitti di interesse e impegno di tempo. Devono essere documentati anche i risultati della valutazione di idoneità individuale e collettiva svolta dal richiedente.

Azionisti e soci qualificati

L’articolo 8 richiede informazioni sulla struttura proprietaria e sui titolari di partecipazioni qualificate, con rinvio al regolamento delegato (UE) 2025/414 per il contenuto dei documenti da produrre. La domanda deve includere organigramma delle partecipazioni, dati sugli azionisti/soci qualificati, identità degli amministratori da essi designati e informazioni sul capitale, sui diritti di voto, sugli oneri e sulla provenienza lecita dei fondi.

Sistemi TIC, DLT e cibersicurezza

L’articolo 9 è uno dei più rilevanti sotto il profilo operativo. Esso richiede documentazione tecnica sui sistemi TIC e sull’eventuale infrastruttura DLT, con indicazione delle risorse umane e tecniche impiegate, delle misure di gestione del rischio informatico e della conformità al regolamento (UE) 2022/2554 e al GDPR. Devono essere descritti i servizi TIC critici esternalizzati, le misure di sicurezza, la gestione degli incidenti, gli audit di cibersicurezza e, se presenti, gli smart contract e le revisioni del codice sorgente.

Separazione di cripto-attività e fondi dei clienti

L’articolo 10 riguarda i soggetti che detengono cripto-attività o fondi di clienti, diversi dai token di moneta elettronica. Occorre descrivere in dettaglio come siano assicurate la separazione dei beni, la non utilizzazione per conto proprio, la distinzione tra portafogli del cliente e portafogli propri, la custodia delle chiavi crittografiche, la gestione degli omnibus account e il deposito dei fondi dei clienti presso banca centrale o ente creditizio entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione.

Se il prestatore è un istituto di moneta elettronica o di pagamento, gli obblighi informativi si limitano alla separazione delle cripto-attività dei clienti. Deve inoltre essere illustrato come i clienti vengano informati, con linguaggio chiaro e non tecnico, sugli aspetti fondamentali delle misure adottate per la tutela dei loro beni.

Reclami e tutela della clientela

L’articolo 11 impone di descrivere le procedure di gestione dei reclami, le risorse dedicate, la figura responsabile, le modalità di registrazione, i tempi di istruttoria e risposta, l’informativa ai clienti sulla gratuità del reclamo e sui mezzi di ricorso, nonché le modalità di comunicazione dell’esito finale.

Custodia e amministrazione di cripto-attività

L’articolo 12 disciplina le domande dei prestatori che intendono offrire custodia e amministrazione. Devono essere presentati l’accordo standard di custodia, la sintesi della policy di custodia, la mappatura dei rischi operativi e TIC, le misure per consentire l’esercizio dei diritti connessi alle cripto-attività e la loro restituzione, nonché le regole di identificazione delle cripto-attività e dei mezzi di accesso. In caso di esternalizzazione della custodia, devono essere indicati i soggetti terzi, il loro status MiCA, le funzioni delegate e le modalità di vigilanza sulle deleghe.

Piattaforme di negoziazione e abusi di mercato

L’articolo 13 richiede informazioni molto articolate sulle regole di ammissione, sulla procedura di approvazione delle cripto-attività, sulle categorie escluse, sulle commissioni, sull’esecuzione e cancellazione degli ordini, sulla trasparenza, sulle modalità di pubblicazione dei prezzi e dei volumi, sulla disponibilità dei dati di negoziazione per l’autorità, sul regolamento delle operazioni e sui presidi contro gli abusi di mercato.

Scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività

L’articolo 14 impone di descrivere la politica commerciale e il metodo di pricing, chiarendo come il volume e la volatilità di mercato incidano sulla determinazione del prezzo.

Esecuzione ordini, consulenza, gestione portafogli e trasferimenti

L’articolo 15 richiede la policy di esecuzione, con consenso preventivo del cliente, selezione delle sedi, criteri di best execution, eventuale esecuzione fuori piattaforma, prevenzione degli abusi informativi da parte del personale e obblighi di trasparenza verso i clienti.

L’articolo 16 riguarda consulenza e gestione di portafogli: il richiedente deve dimostrare di mantenere conoscenze e competenze adeguate del personale, di formarlo annualmente e di assicurare la coerenza con le politiche interne e con la normativa AML. Per la consulenza è richiesta anche la struttura di verifica dell’idoneità.

L’articolo 17 disciplina i servizi di trasferimento di cripto-attività, richiedendo l’indicazione dei tipi di cripto-attività, delle misure organizzative e TIC per gestire i rischi operativi e di cibersicurezza, dell’eventuale copertura assicurativa e delle informazioni rese ai clienti.

Entrata in vigore

L’articolo 18 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Informazioni generali sul richiedente

L’articolo 1 elenca i dati identificativi e societari da inserire nella domanda: denominazione legale, contatti, eventuali denominazioni commerciali, LEI, punto di contatto, forma giuridica, dati di costituzione, sede centrale e sede legale, succursali, domini internet e account social. Se il richiedente non è una persona giuridica, deve fornire documentazione aggiuntiva sull’equivalenza della tutela e della vigilanza prudenziale. Se intende gestire una piattaforma di negoziazione, devono essere indicati anche i dati identificativi della piattaforma.

Programma operativo triennale

L’articolo 2 richiede un programma operativo per i tre anni successivi all’autorizzazione, con struttura organizzativa, inserimento nel gruppo, servizi e attività pianificate, giurisdizioni di operatività, target di clientela, canali di accesso digitali, marketing, risorse assegnate, esternalizzazioni, piano contabile previsionale con scenari di stress e, se del caso, operazioni di scambio tra cripto-attività e fondi/altre cripto-attività. Sono previste informazioni aggiuntive per i servizi di ricezione e trasmissione ordini e per il collocamento, inclusa la documentazione sulle procedure di conformità agli articoli 80 e 79 del regolamento (UE) 2023/1114.

Requisiti prudenziali e mezzi di copertura

L’articolo 3 impone di indicare le tutele prudenziali ex articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114, con importi, ipotesi di calcolo, coperture mediante fondi propri o assicurazione/garanzia analoga. Occorrono anche proiezioni per i primi tre esercizi, scenari di stress, previsioni su clientela, volumi e cripto-attività in custodia, bilanci storici se disponibili, procedure di pianificazione e monitoraggio e prove documentali della copertura. Per imprese in costituzione o già operative sono richiesti documenti specifici, compresa la dichiarazione bancaria o la certificazione dell’autorità di vigilanza, nonché i documenti assicurativi rilevanti.

Governance, controlli interni e conflitti di interesse

L’articolo 4 richiede una descrizione dettagliata della struttura organizzativa, delle funzioni interne, dei responsabili, delle politiche di compliance, delle registrazioni, dei flussi informativi all’organo di amministrazione, dei sistemi TIC di controllo, degli audit interni e, se del caso, delle misure contro gli abusi di mercato. È inoltre necessaria la policy sui conflitti di interesse e la descrizione delle procedure di identificazione, prevenzione, gestione, monitoraggio e registrazione dei conflitti, incluse le verifiche sulla remunerazione e il rispetto delle norme tecniche applicabili.

Continuità operativa

L’articolo 5 impone una descrizione dettagliata del piano di continuità operativa, comprensiva delle misure per assicurare continuità e regolarità dei servizi, della manutenzione e dei test periodici del piano, nonché delle soluzioni per funzioni essenziali supportate da terzi e per eventi come il decesso di persone chiave o, se rilevante, rischi politici nella giurisdizione del fornitore.

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

L’articolo 6 richiede informazioni su meccanismi di controllo interno, politiche e procedure antiriciclaggio coerenti con la direttiva (UE) 2015/849 e il regolamento (UE) 2023/1113. Devono essere descritti i rischi intrinseci e residui, le misure di mitigazione, le procedure di adeguata verifica e segnalazione delle operazioni sospette, la figura responsabile AML/CFT, la formazione del personale, la documentazione interna e la frequenza delle verifiche di adeguatezza ed efficacia.

Idoneità degli amministratori

L’articolo 7 dettaglia le informazioni da fornire per ciascun membro dell’organo di amministrazione: dati personali, carica, CV, reputazione, precedenti penali e amministrativi, procedimenti in corso, revoche o rifiuti di autorizzazioni, rapporti fiduciari, interessi e conflitti, oltre alla stima del tempo dedicato al mandato e agli altri incarichi ricoperti. Il richiedente deve trasmettere anche gli esiti delle proprie valutazioni di idoneità individuale e collettiva. Sono previste regole sulla forma dei certificati e sulla loro data di rilascio.

Azionisti o soci con partecipazione qualificata

L’articolo 8 richiede un organigramma della struttura proprietaria, i dati degli azionisti o soci qualificati e, per ciascuno, le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2025/414, oltre alla catena di partecipazione, ai diritti di voto e alle informazioni sui membri dell’organo di amministrazione designati da tali soggetti. Sono richiamate anche informazioni sull’origine lecita dei fondi e sugli elementi utili alla verifica di reputazione e onorabilità.

Sistemi TIC e sicurezza informatica

L’articolo 9 impone la documentazione tecnica sui sistemi TIC, sull’eventuale infrastruttura DLT e sui dispositivi di sicurezza, in coerenza con il regolamento (UE) 2022/2554 e con il GDPR. Devono essere descritti gestione dei rischi TIC, servizi esternalizzati critici, procedure di gestione della sicurezza e degli incidenti, audit di cibersicurezza e, se usati, smart contract e relative verifiche di codice sorgente. È richiesta anche una versione non tecnica delle informazioni principali.

Separazione e custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

L’articolo 10 riguarda i richiedenti che detengono cripto-attività o fondi dei clienti. Essi devono illustrare come assicurano la separazione tra beni dei clienti e propri, la custodia delle chiavi crittografiche, la gestione degli omnibus, il deposito dei fondi presso banca centrale o ente creditizio entro il giorno lavorativo successivo, i criteri di selezione degli intermediari depositari e le informazioni rese ai clienti in modo chiaro e non tecnico. Per istituti di moneta elettronica o di pagamento, gli obblighi sono limitati alla separazione delle cripto-attività dei clienti.

Gestione dei reclami

L’articolo 11 richiede una descrizione dettagliata delle procedure di trattamento dei reclami, incluse risorse dedicate, responsabile, conformità alle norme tecniche applicabili, informativa ai clienti sul diritto di presentare reclami gratuitamente, registrazione, tempistiche di istruttoria e risposta, mezzi di ricorso e modalità di comunicazione della decisione finale.

Custodia e amministrazione di cripto-attività

L’articolo 12 si applica ai prestatori che intendono offrire custodia e amministrazione. Devono essere forniti l’accordo standard con i clienti, la sintesi della policy di custodia, l’analisi dei rischi operativi e TIC, le misure per l’esercizio dei diritti dei clienti e per la restituzione delle cripto-attività o dei mezzi di accesso, nonché le informazioni su identificazione, minimizzazione del rischio di perdita e, se vi è delega a terzi, identità dei delegati, funzioni delegate e modalità di vigilanza sulle deleghe.

Norme operative delle piattaforme di negoziazione e prevenzione degli abusi di mercato

L’articolo 13 disciplina le informazioni da fornire per la gestione di una piattaforma di negoziazione: regole di ammissione, procedure di approvazione, categorie escluse e motivazioni, fee di ammissione, esecuzione e cancellazione degli ordini, valutazione di adeguatezza delle cripto-attività, trasparenza pre e post negoziazione, dati da mettere a disposizione dell’autorità, regolamento delle operazioni e misure contro gli abusi di mercato, incluse le segnalazioni all’autorità competente.

Scambio tra cripto-attività e fondi o altre cripto-attività

L’articolo 14 richiede una descrizione della politica commerciale e del metodo di determinazione del prezzo, con indicazione di come volume e volatilità del mercato incidano sul pricing, per i soggetti che intendono effettuare scambi tra cripto-attività e fondi o tra cripto-attività.

Politica di esecuzione degli ordini

L’articolo 15 si applica ai richiedenti che eseguono ordini per conto dei clienti. La politica di esecuzione deve indicare il consenso del cliente, le sedi di esecuzione e i criteri di selezione, l’assenza di incentivi non monetari per la canalizzazione degli ordini, i fattori del best execution, l’eventuale esecuzione fuori piattaforma con consenso preventivo, i rischi derivanti da istruzioni specifiche del cliente, il monitoraggio della qualità di esecuzione e i presidi contro l’uso improprio delle informazioni sugli ordini.

Consulenza sulle cripto-attività e gestione di portafogli

L’articolo 16 richiede informazioni sulle modalità con cui il richiedente assicura che il personale addetto alla consulenza o alla gestione del portafoglio mantenga conoscenze e competenze adeguate, comprenda le policy interne e riceva adeguata formazione annuale. Per la consulenza, sono richiesti anche i meccanismi di verifica dell’idoneità secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale applicabile.

Servizi di trasferimento di cripto-attività

L’articolo 17 impone la descrizione dei tipi di cripto-attività oggetto del servizio, delle misure per conformarsi all’articolo 82 del regolamento (UE) 2023/1114, delle risorse umane e TIC impiegate per gestire i rischi operativi e di cibersicurezza, dell’eventuale copertura assicurativa e delle modalità di informazione ai clienti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 18 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàautorizzazione e vigilanza prudenzialegovernance societariaantiriciclaggioresilienza operativa digitale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.