Cassazione Penale, Sentenza n. 10938/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sabbatini ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per minaccia nei confronti di pubblico ufficiale deducendo: 1) violazione dell'art. 601 c.p.p. per mancata osservanza del termine a comparire (sosteneva dovesse valere il termine di 40 giorni introdotto dal d.lgs. 150/2022 e chiedeva la rinnovazione della notifica); 2) mancanza dell'elemento della costrizione ex art. 336 c.p. (la condotta non sarebbe stata diretta a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la modifica normativa che fissa in 40 giorni il termine a comparire (art. 601 c.p.p. introdotto dal d.lgs. 150/2022) si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024; poiché l'appello era stato depositato il 27/04/2021, doveva applicarsi la disciplina anteriore con termine di 20 giorni, e dunque la richiesta di rinnovazione è stata correttamente respinta. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito secondo cui la condotta dell'imputato (pressioni insistenti e minacce, compresa la minaccia di tornare armato e sparare) mirava a costringere i pubblici ufficiali a rilasciare un permesso di soggiorno fuori dalla programmazione dell'ufficio, integrando l'elemento della costrizione previsto dall'art. 336 c.p. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata sui plurimi precedenti penali e sulla particolare intensità del dolo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La modifica che fissa in 40 giorni il termine a comparire nei giudizi di appello si applica soltanto agli atti di impugnazione proposti da 1 luglio 2024; per impugnative anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente (termine di 20 giorni)
La condotta diretta a costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio in violazione delle regole organizzative interne (es. rilascio immediato di un permesso non programmato) integra la fattispecie di costrizione o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale prevista da questa norma
Rilevata la presenza di espressioni minacciose; la minaccia aggravata nei confronti di pubblico ufficiale è stata valutata nel quadro dell'accertamento della finalità di costrizione verso l'ufficiale
Sez. U. n. 42124 del 27/06/2024 (Nafi, Rv. 287095 - 01)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la non retroattività dell'aumento del termine a comparire; conferma che la novella è applicabile solo alle impugnative da 1/7/2024 in poi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano); Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 (De Crescenzo)
Orientamenti giurisprudenziali consolidati secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ammissibile quando sia motivato con riferimento a elementi decisivi quali precedenti penali e particolare intensità del dolo; in cassazione è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi
Massime di principio
- Le modifiche processuali si applicano, di regola, solo agli atti e ai procedimenti sorti dopo la data di efficacia della norma: verificare sempre la data di deposito dell'atto rispetto all'entrata in vigore della norma.
- La mancata osservanza del termine a comparire può giustificare la rinnovazione della notifica solo se, applicando la normativa vigente all'epoca dell'impugnazione, il termine previsto non è stato rispettato.
- Le minacce rese a pubblici ufficiali possono integrare la fattispecie della costrizione verso pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) quando siano dirette non soltanto a denigrare o protestare, ma a costringere gli ufficiali a compiere atti d'ufficio contrari alle regole organizzative o ai doveri.
- Per ottenere dalla Cassazione l'annullamento per vizio di motivazione relativo al diniego delle attenuanti generiche è necessario dimostrare la manifesta illogicità o insufficienza della motivazione dei giudici di merito: ragioni basate su precedenti penali e sull'intensità del dolo sono difficilmente ribaltabili.
- Nelle impugnazioni è essenziale confrontarsi direttamente e nei dettagli con i rilievi di merito: doglianze generiche che non incidono sulle specifiche valutazioni probatorie sono destinate al rigetto.
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