Ordinanza n. 1150/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’avviso dell’esito della prova scritta del 6 maggio 2024, di cui al D.M. 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, nonché del relativo atto attestante l’esito della prova scritta e del verbale, ove esistente, della commissione esaminatrice con cui è stato determinato tale esito, per essere stato erroneamente attribuito alla parte ricorrente un punteggio di 56 punti a fronte di 60/100 utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale, nonché, in particolare, e in parte qua, dell’atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell’art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell''8.6.2023) avrebbe dovuto essere quella corretta, più precisamente nella parte in cui detto atto pone ai candidati quesiti e/o risposte erroneamente ritenute corrette e viceversa risposte corrette ritenute errate. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da PIPINO CARMELA il 16\08\2024 per l’annullamento: - del Decreto di rettifica del 29.05.2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE (U). 0076336.29-05-2024, con cui il Ministero ha modificato gli esiti delle prove scritte sostenute dai candidati nel concorso in oggetto, in relazione al solo quesito di seguito riportato: <<Ai sensi dell’art. 5 del d.i. n. 129/2018, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile entro: - il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. - il mese di gennaio dell’anno di riferimento. - i primi quindici giorni del mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. - il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.>>, in quanto, pur avendo l’odierna ricorrente ottenuto un maggiore punteggio a seguito della suddetta rettifica, per esserle stato attribuito dapprima un punteggio di 56 punti a fronte di 60 utili per il superamento della prova e successivamente, a seguito di detta rettifica, punti 57, la stessa ha interesse ad impugnarlo, in quanto gli altri quesiti contestati non sono stati accolti e pertanto, non raggiunge il punteggio minimo necessario (60/60) per l’accesso alla successiva fase ovvero al corso di formazione propedeutico all’immissione in ruolo per l’a.s. 2024/2025 quale D.S.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da PIPINO CARMELA il 24\10\2024 per l’annullamento: - del decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, rettificata con provvedimento del 19.08.2024 prot. 2206, laddove tale graduatoria non contempla l’odierna ricorrente, atteso il mancato superamento della prova che si contesta e, per ciò stesso, determina l’interesse ad impugnare la medesima graduatoria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da PIPINO CARMELA il 24\02\2026 per l’annullamento: - del provvedimento di rettifica della graduatoria generale nazionale definitiva della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, come approvata con decreto dipartimentale prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 e successivamente rettificata con il decreto dipartimentale del 18 dicembre 2025, recante rettifica della graduatoria definitiva di cui al D.M. 107/2023, in parte qua e nella parte in cui conferma e consolida il criterio di conversione in decimi del punteggio per titoli, già illegittimamente introdotto con il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024; determina il punteggio complessivo dei candidati, ivi compresa la ricorrente, applicando in modo reiterato il suddetto criterio di riduzione in decimali dei titoli, con conseguente alterazione dell’ordine dello “elenco graduato” previsto dall’art. 9 del D.M. 107/2023; mantiene la ricorrente in posizione di non utilità o comunque deteriore rispetto a quella che le spetterebbe ove si applicassero i criteri legali di calcolo dei titoli (fino a 30 punti) e del punteggio di prova (fino a 10 punti) secondo il combinato disposto dell’art. 6 e dell’art. 9 del D.M. 107/2023 e della Tabella A al D.M. 138/2017; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori interni con cui il Ministero ha determinato i criteri di ricalcolo e la rettifica della graduatoria a seguito del provvedimento del 18 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della prova scritta e successivi atti di rettifica e approvazione della graduatoria nazionale della procedura riservata per il reclutamento di dirigenti scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha contestato l’esito della prova scritta della procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici, sostenendo che le fosse stato attribuito un punteggio di 56 punti, poi rettificato a 57, anziché il punteggio utile di 60, a causa dell’erronea formulazione o valutazione di alcuni quesiti e risposte. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto ministeriale di rettifica relativo a uno dei quesiti, deducendo che la correzione non aveva consentito il raggiungimento della soglia minima. Ha inoltre impugnato la graduatoria nazionale, nella parte in cui non la contemplava, e la successiva rettifica della graduatoria definitiva, contestando il criterio di conversione in decimi del punteggio attribuito ai titoli e sostenendo che tale criterio avesse alterato il punteggio complessivo e l’ordine dell’elenco graduato. L’ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’elevato numero di controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, ritenendo sussistenti circostanze eccezionali connesse all’elevatissimo numero dei destinatari e alle prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi. Ha ordinato al Ministero di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza, nonché un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, i provvedimenti impugnati, i motivi di ricorso, l’elenco dei controinteressati e le indicazioni per seguire il processo. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, rilasciare alla ricorrente un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e predisporre sulla home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della relativa prova entro i successivi 10 giorni; il mancato rispetto dei termini è espressamente sanzionato con l’improcedibilità del ricorso. La trattazione della causa è stata fissata all’udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di merito.
Norme richiamate
Consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l’integrità del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati al giudizio.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
Costituisce la base normativa per le modalità di integrazione del contraddittorio stabilite dal giudice.
Consente, in presenza di eccezionali circostanze, il ricorso a forme straordinarie di notificazione, tra cui i pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su una graduatoria o su un elenco contenente un elevato numero di controinteressati, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami qualora il numero dei destinatari e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi rendano eccessivamente onerosa o difficoltosa la notificazione ordinaria.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, purché siano resi disponibili il ricorso, gli atti recanti motivi aggiunti, il provvedimento giudiziale, l’elenco dei controinteressati e un avviso con le informazioni necessarie per identificare e seguire il giudizio.
- Quando il giudice prescrive termini perentori per l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, il mancato adempimento nel termine stabilito può comportare l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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