Cassazione Penale, Sentenza n. 16480/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna (esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso il 5 luglio 2025 dal Tribunale municipale di Bratislava) per il reato di appropriazione indebita. Il ricorrente deduceva: 1) difetto di sottoscrizione del provvedimento cautelare/mandato; 2) mancata indicazione della fase del procedimento e della finalità del mandato (sostenendo che potrebbe trattarsi di esigenze puramente investigative che avrebbero potuto essere soddisfatte con altri strumenti non coercitivi, come l'ordine europeo d'indagine), con violazione del principio di proporzionalità; 3) che risiede stabilmente in Italia da oltre dieci anni e la sua partecipazione al processo potrebbe essere assicurata via videoconferenza; 4) censura di incostituzionalità dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005, per trattamento differenziato tra mandato "esecutivo" e mandato "processuale" nei confronti di persone stabilmente residenti in Italia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondata l'eccezione sul mancato rilievo della sottoscrizione, osservando che il mandato d'arresto europeo è autosufficiente e non richiede l'allegazione dell'atto nazionale sottoscritto. Ha accertato che il mandato era stato emesso per procedere alla notifica a Wald di un decreto penale di condanna non divenuto definitivo per l'assenza dell'interessato, cioè si trattava di un mandato "processuale" volto all'esercizio di un'azione giudiziaria e non di mera attività investigativa; ciò escludeva l'adeguatezza della videoconferenza quale alternativa alla consegna. L'eccezione di incostituzionalità di art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005 è stata dichiarata inammissibile e manifestamente infondata: la disciplina nazionale replica le disposizioni della decisione quadro 2002/584 e prevede garanzie alternative (art. 19, comma 2) come la temporaneità della consegna e la condizione del rimpatrio per l'esecuzione della pena. Conseguentemente il provvedimento di consegna è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005
art. 1; art. 6, comma 1, lett. c); art. 18-bis, comma 2; art. 19, comma 2
La Corte interpreta la disciplina interna (art. 18-bis e art. 19) come conforme alla decisione quadro UE sul mandato d'arresto europeo: per il mandato "processuale" non è previsto il rifiuto della consegna per la sola stabile residenza in Italia, mentre è prevista la possibilità di subordinare la consegna a garanzie (es. ritorno per esecuzione della pena) e la temporaneità dell'esecuzione all'art. 19, comma 2.
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
Richiamato come la riforma che ha reso il mandato d'arresto europeo autosufficiente, eliminando la necessità di allegare l'atto nazionale sottostante sottoscritto da un giudice.
Decisione quadro 2002/584/CE (sul mandato d'arresto europeo)
art. 4, n. 6) e art. 5, par. 3)
La Corte rileva che le disposizioni italiane replicano la decisione quadro europea; la possibilità di differenziare trattamenti tra mandati esecutivi e processuali è prevista a livello UE e giustifica la disciplina nazionale.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Causa C-617/10 Franssen; C-399/11 Melloni
Usata per sostenere il principio del primato e dell'unità del diritto dell'Unione e l'impossibilità di subordinare l'attuazione di diritti armonizzati a standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali che compromettano l'efficacia del diritto UE.
Corte costituzionale
Richiamata per il principio secondo cui gli Stati non possono imporre standard nazionali che ostacolino l'attuazione di diritti dell'Unione in settori di completa armonizzazione; supporta la compatibilità costituzionale della disciplina italiana sul mandato d'arresto europeo.
Massime di principio
- Il mandato d'arresto europeo è autosufficiente: non è necessario allegare l'atto nazionale sottostante né la sua sottoscrizione quando il contenuto del mandato EAW risulti chiaro
- La differenza tra mandato "esecutivo" e mandato "processuale" è rilevante: per il mandato processuale la disciplina UE e nazionale consente la consegna anche se il richiesto risiede stabilmente nello Stato di esecuzione, prevedendo però garanzie (es. temporaneità, rientro per esecuzione della pena) per tutelare diritti fondamentali
- Per contestare la legittimità della consegna per motivi di proporzionalità occorre dimostrare che il mandato sia finalizzato esclusivamente a mere attività investigative che possono essere efficacemente soddisfatte con strumenti meno coercitivi (es. ordine europeo d'indagine); affermazioni generiche non sono sufficienti
- La possibile partecipazione via videoconferenza non esclude automaticamente la necessità della consegna: se il mandato mira alla notifica di provvedimenti o alla celebrazione di un giudizio con effettivo contraddittorio e presenza personale, la videoconferenza può essere ritenuta insufficiente
- Le impugnazioni di incostituzionalità che non indicano chiaramente il parametro di riferimento e non mostrano un concreto conflitto con principi costituzionali o con il diritto UE rischiano di essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate
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