Sentenza n. 5918/2026 - Napoli, Sezione 5
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata dal ricorrente in data 11 marzo 2026 volta a ottenere la revoca del divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio della Prefettura sull’istanza dell’11 marzo 2026 volta a ottenere il riesame e la revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato nel 2004
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza dell’11 marzo 2026 di riesame e revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, adottato il 28 aprile 2004 sulla base di vicende penali. Ha dedotto il decorso di un lungo periodo di tempo e la sopravvenienza di nuove circostanze, in particolare un’ordinanza di riabilitazione, quali ragioni per ottenere una nuova valutazione della propria posizione e un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti che impongono l’avvio e la conclusione del riesame: il decorso di un tempo ragionevole, considerato che il divieto risaliva al 2004, e la prospettazione di fatti sopravvenuti. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione per euro 1.500, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
l’art. 39 del R.D. n. 773/1931, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine finale di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto e proprio per questo consente il riesame nella ricorrenza di fatti sopravvenuti che lo giustifichino.
Il divieto prefettizio di detenzione di armi non ha una durata temporalmente predeterminata, ma può essere sottoposto a riesame quando sopravvengano fatti che possano giustificarlo.
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
Sebbene, dunque, in linea generale debba escludersi la sussistenza in capo alla Pubblica amministrazione dell’obbligo di provvedere sulle istanze del privato volte all’esercizio del potere di riesame di quanto già statuito con atto inoppugnabile, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha precisato che il generale obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulle istanze dei privati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990 trova piena riespansione, per i provvedimenti di efficacia illimitata nel tempo, in caso di fatti sopravvenuti prospettati dall’interessato.
Per i provvedimenti limitativi di efficacia illimitata, l’obbligo generale di provvedere sulle istanze del privato si riespande quando siano prospettati fatti sopravvenuti idonei a giustificare il riesame.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di riesame di parte ricorrente, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito, concludendo il relativo procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90, entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica del presente provvedimento.
Il procedimento di riesame deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato; nel caso deciso, il TAR ha fissato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Massime di principio
- Quando un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi ha efficacia illimitata nel tempo, l’interessato può domandarne il riesame se prospetta fatti sopravvenuti o il decorso di un termine ragionevole che rendano necessaria una nuova valutazione della propria affidabilità.
- A fronte di una specifica istanza che prospetti fatti sopravvenuti astrattamente idonei a superare i presupposti ostativi originari, l’Amministrazione è tenuta ad attivare e concludere il procedimento di riesame, considerando il comportamento successivo dell’interessato, la sua complessiva personalità e ogni altro elemento utile.
- L’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di riesame di un divieto prefettizio di detenzione di armi, quando ricorrano il decorso di un tempo ragionevole e la prospettazione di fatti nuovi, è azionabile con il ricorso avverso il silenzio; il dovere di provvedere non implica un obbligo di revocare il divieto, ma di adottare una decisione espressa e motivata.
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