Ordinanza n. 3686/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Comune di Bolsena prot. n. 3318 del 20 marzo 2026 notificato il 20.03.2026, con oggetto “Ordine di non effettuare il previsto intervento, divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti della S.C.I.A. Alternativa al PDC, Viale Armando Diaz, Foglio 17 p.lla 364 sub. 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Costrui-Amo.It Srls”, notificato il 20 marzo 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine comunale di non effettuare l'intervento, divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti della SCIA alternativa al permesso di costruire relativa al cambio d'uso di sei unità immobiliari abitative
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento del Comune di Bolsena che ha ordinato di non effettuare l'intervento, vietato la prosecuzione dell'attività e disposto la rimozione degli effetti della SCIA alternativa al permesso di costruire. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto, deducendo che il provvedimento avrebbe impedito la commercializzazione delle sei unità immobiliari interessate dal cambio d'uso, determinando il blocco della redditività dell'investimento e l'impossibilità di collocare le unità sul mercato immobiliare. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, limitandosi a riportare la domanda cautelare e il pregiudizio economico prospettato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza anticipare valutazioni definitive sulla fondatezza delle censure di merito. Ha ritenuto carente il periculum in mora, poiché il danno prospettato dall'impresa consisteva in un pregiudizio economico derivante dal blocco della commercializzazione e della redditività dell'investimento. Tale danno è stato considerato non irreparabile, in quanto suscettibile di ristoro per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità e complessità delle questioni controverse.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato motivato, in particolare, dall'assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- Il pregiudizio esclusivamente economico derivante dall'inefficacia o dall'esecuzione di un provvedimento amministrativo non integra, di regola, un danno irreparabile quando possa essere reintegrato mediante risarcimento per equivalente.
- La sospensione cautelare dell'atto amministrativo deve essere negata quando non risulti comprovato il periculum in mora, anche se la domanda cautelare prospetta conseguenze negative sulla redditività di un investimento e sulla commercializzazione di beni.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza del periculum in mora non pregiudica la successiva valutazione, nella fase di merito, della legittimità del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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