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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7854 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa all'IRAP per l'anno 2002. Ha dedotto, con tre motivi, un vizio di motivazione della sentenza, la violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in tema di impugnabilità della cartella e la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 riguardo alla sussistenza dei presupposti dell'IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché confondeva vizi di motivazione e violazioni di legge, non indicava i fatti decisivi e controversi e non formulava correttamente il quesito richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Il secondo motivo non coglieva la motivazione della sentenza impugnata, che non aveva negato l'impugnabilità della cartella e aveva esaminato il merito. Il terzo motivo conteneva un quesito generico e astratto, inidoneo a individuare l'errore di diritto commesso dalla CTR. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.100 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e l'emissione della relativa cartella di pagamento; la sentenza non nega in astratto l'impugnabilità della cartella.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d)

    Riguarda gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, inclusa la cartella di pagamento. La CTR aveva comunque esaminato il merito dell'impugnazione, sicché non risultava violata tale disposizione.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    Individua il presupposto dell'IRAP. La censura del contribuente è stata dichiarata inammissibile perché formulata mediante un quesito generico e astratto, senza individuare concretamente l'errore interpretativo della CTR.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Consente di denunciare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi, secondo il testo applicabile ratione temporis. Non può essere utilizzato per censurare genericamente la motivazione in diritto.

  • Art. 132 c.p.c., n. 4

    Riguarda i requisiti della motivazione della sentenza e configura un vizio distinto dal vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; i due motivi devono essere dedotti e argomentati separatamente.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nel periodo di applicazione ratione temporis imponeva, per i motivi di ricorso per cassazione, la specifica indicazione del fatto decisivo e controverso nei vizi motivazionali e la formulazione di un quesito di diritto per le violazioni di legge. Quesiti generici, cumulativi o astratti non soddisfano tale requisito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve essere specifico e coerente con il vizio denunciato: non si possono confondere violazioni di legge, vizi processuali e carenze motivazionali.
  • La censura di motivazione deve indicare precisamente il fatto decisivo e controverso, spiegando perché la motivazione sia insufficiente o contraddittoria; non è sufficiente contestare genericamente la soluzione giuridica.
  • Quando si deduce una violazione di legge, occorre individuare la concreta regola giuridica applicata erroneamente dal giudice di merito e proporre una questione specifica, non un quesito astratto.
  • Se il giudice tributario esamina il merito della cartella, non è fondato sostenere che abbia negato l'impugnabilità dell'atto solo perché ha rigettato la domanda.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la soccombenza del ricorrente e la condanna alle spese, senza che la Corte esamini nel merito la fondatezza delle contestazioni sull'imposta.

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