Ordinanza n. 269/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2757/2025, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento prot. int. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Agrigento, in data 12 marzo 2024, con il quale è stata rigettata “la richiesta di iscrizione alla sezione autotrasporto per conto di terzi di cui all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, cd. white list”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego prefettizio di iscrizione nella white list per l'attività di autotrasporto per conto di terzi e sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, che aveva respinto il ricorso contro tale diniego
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha appellato la sentenza del TAR Sicilia n. 2757/2025 e ha chiesto in via cautelare la sospensione della relativa efficacia. Ha sostenuto che il diniego prefettizio di iscrizione nella white list fosse fondato su meri rapporti parentali, non accompagnati da concreti elementi di attuale frequentazione, cointeressenza o contiguità con soggetti controindicati. Ha inoltre dedotto la cessazione da tempo del collegamento imprenditoriale di un familiare con l'impresa e la mancata applicazione dell'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, relativo alla prevenzione collaborativa. Ha allegato un pregiudizio economico derivante dal diniego.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare. In questa fase il sindacato giudiziale sulla valutazione prefettizia in materia antimafia è stato ritenuto circoscritto alla verifica dell'assenza di manifesta irragionevolezza, travisamento, difetto assoluto di istruttoria o automatismo applicativo. Il Collegio ha rilevato che i rapporti parentali, isolatamente considerati, non sono sufficienti, ma possono assumere valore sintomatico se valutati insieme ad altri elementi concreti secondo il criterio del "più probabile che non". Nel caso concreto non è stato ravvisato un mero automatismo parentale, poiché il dato familiare risultava collegato al contesto territoriale, alla gravità delle figure controindicate e al pregresso coinvolgimento di un familiare nella vita dell'impresa. La cessazione di tale collegamento è stata ritenuta rilevante per il merito, ma non sufficiente, allo stato, a evidenziare una manifesta illogicità della valutazione prefettizia. Anche la censura relativa all'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 non ha evidenziato un fumus boni iuris di particolare intensità: la prevenzione collaborativa non è astrattamente incompatibile con l'impresa individuale, ma la valutazione prefettizia sulla non occasionalità del rischio non è apparsa manifestamente irragionevole. Il pregiudizio economico è stato bilanciato con il primario interesse pubblico alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia legale ed è stato ritenuto non prevalente in assenza di un fumus qualificato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la delicatezza e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Disciplina la prevenzione collaborativa; il Collegio ha ritenuto che essa non sia astrattamente incompatibile con l'impresa individuale, ma che nel caso concreto non emergesse una manifesta irragionevolezza nella valutazione prefettizia sulla non occasionalità del rischio.
d.lgs. 159/2011
Costituisce il quadro normativo della documentazione e della prevenzione antimafia, nell'ambito del quale il prefetto dispone di un'ampia latitudine valutativa.
Massime di principio
- In materia di documentazione antimafia, nella fase cautelare il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione prefettizia è limitato alla verifica di profili manifesti di irragionevolezza, travisamento, difetto assoluto di istruttoria o automatismo applicativo.
- I rapporti parentali, considerati isolatamente, non possono fondare un diniego di iscrizione nella white list; possono tuttavia assumere valore sintomatico quando siano valutati unitariamente con ulteriori elementi concreti relativi al contesto territoriale, alla gravità dei soggetti controindicati e ai collegamenti con l'impresa, secondo il criterio del "più probabile che non".
- La cessazione di un pregresso collegamento imprenditoriale con un familiare controindicato può essere rilevante nel giudizio di merito, ma non determina necessariamente, già in sede cautelare, la manifesta illogicità della valutazione prefettizia, che deve essere apprezzata mediante una lettura complessiva e non atomistica degli indizi.
- La prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 non è astrattamente incompatibile con l'impresa individuale; la sua mancata applicazione non evidenzia però un vizio manifesto quando la valutazione prefettizia sulla non occasionalità del rischio non risulti irragionevole.
- Nella tutela cautelare contro un diniego antimafia, il pregiudizio economico dell'impresa deve essere bilanciato con l'interesse pubblico primario alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia legale e, in assenza di un fumus boni iuris particolarmente intenso, non è di per sé prevalente.
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