Provvedimento AGCM C12667B n. 31452 del 04/02/2025
PAC2000A/RAMI DI AZIENDA DI DOC ROMA-UNICOOP FIRENZE – INFORMAZIONI FORNITE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento non decide nuovamente sul merito dell’operazione di concentrazione, già oggetto di avvio e di successiva decisione con misure correttive, ma contesta a PAC 2000A Soc. Coop. la fornitura di informazioni non veritiere nel corso dell’istruttoria. L’Autorità ritiene che i dati trasmessi da PAC sulle quote di mercato e sulle isocrone, poi ritrattati dalla stessa società, possano integrare la violazione dell’art. 16-bis, comma 2, L. 287/1990 e avvia il relativo procedimento sanzionatorio ex art. 14, comma 5.
PAC 2000A Soc. Coop./rami di azienda DOC Roma-Unicoop Firenze: contestazione di informazioni non veritiere e avvio procedimento sanzionatorio ex art. 16-bis, comma 2, L. 287/1990
PAC 2000A Soc. Coop./rami di azienda DOC Roma-Unicoop Firenze: contestazione di informazioni non veritiere nel procedimento di concentrazione
Il provvedimento riguarda il procedimento C12667, relativo all’acquisizione da parte di PAC 2000A Soc. Coop., direttamente o tramite controllate, di tredici punti vendita a insegna "DOC" di DOC*Roma S.r.l. e/o della controllante Unicoop Firenze Soc. Coop. L’atto non interviene sul merito della concentrazione, già oggetto di un precedente accertamento di criticità concorrenziali e di misure correttive, ma apre un autonomo procedimento sanzionatorio per la trasmissione di informazioni ritenute non veritiere nel corso dell’istruttoria.
Quadro procedurale e riferimenti normativi
L’Autorità richiama gli artt. 16-bis, comma 1 e comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990, oltre al D.P.R. n. 217/1998. In base a tali disposizioni, l’AGCM può chiedere informazioni e documenti utili all’esercizio dei poteri in materia di concentrazioni; la mancata risposta, la risposta incompleta o la fornitura di informazioni non veritiere può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato mondiale dell’esercizio precedente.
L’operazione di concentrazione e il precedente esame di merito
PAC 2000A aveva notificato il 3 settembre 2024 l’operazione consistente nell’acquisizione dei punti vendita DOC. Il procedimento era stato avviato il 24 settembre 2024. Successivamente, con delibera del 17 dicembre 2024, l’Autorità aveva già concluso che l’operazione era suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati locali della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo individuati dalle isocrone n. 1, 12 e 13, disponendo misure necessarie a ripristinare condizioni concorrenziali ai sensi dell’art. 18, comma 3, L. 287/1990.
Le informazioni contestate e le incongruenze sui dati di mercato
Nel corso dell’audizione dell’11 novembre 2024, PAC ha sostenuto che le quote dei punti vendita Conad indicate nella notifica andassero depurate delle vendite di Conad Nord Ovest, ritenuta entità distinta e concorrente, e ha depositato una nuova rilevazione delle quote di mercato al netto di tali vendite. Gli uffici hanno però rilevato che i nuovi dati, riferiti ai mercati locali oggetto di indagine, erano in quasi tutti i casi inferiori di circa 4-5 punti percentuali rispetto a quelli notificati e non rappresentavano un semplice riallineamento tecnico.
Richieste di chiarimenti e verifica degli isocroni
A seguito di tali differenze, l’Autorità ha richiesto chiarimenti e una versione integrata del dataset, chiedendo tra l’altro di distinguere espressamente i punti vendita PAC da quelli Conad Nord Ovest. Le successive risposte di PAC hanno confermato le nuove stime e prodotto un ulteriore allegato di dettaglio, ma tali dati sono apparsi prima facie incongruenti rispetto al formulario originario. In particolare, la ricostruzione delle isocrone aveva comportato l’inclusione di circa 400 punti vendita concorrenti in più rispetto alla notifica, un aumento significativo del numero complessivo dei punti vendita considerati e distanze medie più elevate, con casi di tempi di percorrenza superiori ai 20 minuti.
Rettifica finale della parte e valutazione dell’Autorità
Solo dopo una ulteriore richiesta di chiarimenti, PAC ha ammesso che le stime dell’allegato 25 non erano attendibili, attribuendo l’errore a un problema materiale nel codice di estrazione dei dati tramite API di Google Maps e chiedendo di non considerare i dati trasmessi in audizione. L’AGCM, tuttavia, valuta che la centralità dei dati, la rapidità con cui sono stati forniti, l’entità dell’errore e la condotta negligente della parte integrino una fattispecie di informazioni non veritiere senza giustificato motivo. L’Autorità sottolinea anche che l’istruttoria sulle concentrazioni si fonda sulle informazioni fornite unilateralmente dalle imprese e si svolge in tempi ristretti.
Esito: contestazione e avvio del procedimento sanzionatorio
Sulla base di tali elementi, l’Autorità delibera di contestare a PAC 2000A Soc. Coop. la violazione dell’art. 16-bis, comma 2, L. 287/1990 e di avviare il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 14, comma 5, L. 287/1990. Viene indicato il responsabile del procedimento, fissato il termine di trenta giorni per memorie e richiesta di audizione, e stabilito che il procedimento si concluda entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento.
Punti principali
Contesto del procedimento C12667
PAC 2000A Soc. Coop. aveva notificato, il 3 settembre 2024, l’acquisizione della proprietà di tredici punti vendita a insegna "DOC" di DOC*Roma S.r.l. e/o della controllante Unicoop Firenze Soc. Coop. L’Autorità aveva avviato il procedimento con delibera del 24 settembre 2024 e, con delibera del 17 dicembre 2024, aveva già accertato che l’operazione fosse suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza in alcuni mercati locali della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, imponendo misure ai sensi dell’art. 18, comma 3, L. 287/1990.
Oggetto della contestazione
Nel corso dell’istruttoria PAC ha trasmesso all’Autorità nuove stime delle quote di mercato, sostenendo che le quote dei punti vendita Conad dovessero essere depurate dalle vendite di Conad Nord Ovest, ritenuta distinta e concorrente rispetto a PAC. Tali nuove quote, tuttavia, risultavano sensibilmente inferiori rispetto a quelle indicate in notifica e non apparivano come un semplice aggiornamento tecnico, ma come un insieme di dati incongruenti rispetto a quelli originari.
Richieste di chiarimenti e incongruenze riscontrate
A fronte delle differenze emerse, gli uffici hanno richiesto chiarimenti e una versione integrata dei dati con distinta etichettatura dei punti vendita PAC e Conad Nord Ovest. Le successive risposte di PAC hanno confermato i nuovi valori, ma l’Autorità ha rilevato ulteriori incongruenze: aumento significativo del numero di punti vendita inclusi nelle isocrone, ampliamento delle distanze medie e presenza di punti vendita collocati oltre i tempi di percorrenza dichiarati. Solo dopo ulteriori richieste di chiarimento PAC ha riconosciuto che le stime contenute nell’allegato 25 non erano attendibili.
Valutazione dell’Autorità
L’Autorità valorizza la centralità delle informazioni nel controllo delle concentrazioni, la rapidità con cui i dati errati sono stati forniti, l’entità dell’errore e la negligenza della parte, che avrebbe potuto verificare con maggiore attenzione la correttezza delle elaborazioni prima dell’invio. Rileva inoltre che il controllo delle concentrazioni si fonda sulle informazioni unilateralmente fornite dalle parti e che i termini istruttori sono estremamente ristretti.
Esito e conseguenze procedurali
Le circostanze sono ritenute idonee a configurare informazioni non veritiere, senza giustificato motivo, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 2, L. 287/1990. L’Autorità delibera quindi di contestare la violazione a PAC 2000A Soc. Coop. e di avviare il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 5, L. 287/1990, fissando termine per memorie difensive e audizione e indicando il responsabile del procedimento.
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