Cassazione Penale, Sentenza n. 24895/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 26/02/2025 che aveva concesso la detenzione domiciliare ma aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova e, nel merito del ricorso, censurava il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale del difensore davanti al Tribunale di sorveglianza di Catania; il ricorrente denunciava violazioni degli artt. 178, 179, 678, 666 e 420-ter c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte ha confermato che l'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche al procedimento di sorveglianza e che il legittimo impedimento per impegno professionale richiede tempestiva comunicazione e specifica motivazione (necessità essenziale della presenza del difensore, assenza di codifensore, impossibilità di sostituzione). Nel caso concreto il difensore non ha adeguatamente motivato la prevalenza dell'impegno davanti al Tribunale di Catania rispetto a quello già notificato davanti al Tribunale di Messina; pertanto il Tribunale di Messina ha correttamente rigettato la richiesta di rinvio.
Norme richiamate
art. 420-ter c.p.p., comma 5
Si applica anche al procedimento di sorveglianza: il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale dà luogo a rinvio soltanto se documentato e tempestivamente comunicato e se il difensore indica le ragioni che rendono essenziale la sua presenza, l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di sostituzione
art. 102 c.p.p.
Richiamato come riferimento per la possibilità di avvalersi di un sostituto; l'impossibilità di farlo è elemento richiesto per riconoscere il legittimo impedimento
artt. 178, 179, 678, 666 c.p.p.
Articoli invocati dal ricorrente nella censura ma non determinanti nella motivazione della Corte, che ha fondato la decisione sul rilievo applicativo e interpretativo dell'art. 420-ter c.p.p.
Massime di principio
- L'impegno professionale del difensore in altro procedimento può costituire legittimo impedimento solo se comunicato tempestivamente non appena il difensore viene a conoscenza della contemporaneità degli impegni
- La semplice comunicazione dell'impegno non è sufficiente: il difensore deve specificare perché la sua presenza è essenziale nell'altro procedimento, dimostrare l'assenza di codifensore efficace e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto
- La priorità temporale degli impegni è un criterio di valutazione rilevante: un impegno sorti prima generalmente prevale, salvo specifiche e motivate ragioni che giustifichino la preferenza per l'impegno successivo
- Se l'impegno professionale era già noto al momento dell'accettazione dell'incarico per il processo per cui si chiede il rinvio, non si può normalmente invocare il legittimo impedimento ex art. 420-ter, comma 5
- Il giudice deve bilanciare esigenze difensive e esigenze di rapida definizione del procedimento e motivare logicamente l'accoglimento o il rigetto dell'istanza per evitare valutazioni arbitrarie
- In assenza di motivazione specifica sulla prevalenza dell'impegno alternativo, l'istanza di rinvio può essere legittimamente respinta
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