Sentenza del 04/03/2015 n. 4323 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
N.R. aveva impugnato gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativi alla tassa automobilistica per gli anni 2001 e 2002, sostenendo di non essere più tenuto al pagamento perché aveva venduto l'autovettura e ne aveva quindi perduto il possesso. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della CTP di Napoli, la CTR della Campania aveva accolto l'appello del contribuente sulle spese, condannando la Regione alle spese di primo grado ma compensando quelle del giudizio d'appello. Il contribuente ha quindi impugnato in Cassazione la compensazione delle spese, deducendo la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e il vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, valutati congiuntamente. Ha rilevato che la CTR non aveva indicato, né reso desumibili dalla motivazione complessiva, le ragioni gravi o giustificative della compensazione delle spese d'appello. La formula secondo cui non vi erano spese perché la Regione non si era costituita non era sufficiente e risultava ambigua, non chiarendo la ragione della compensazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi nuovamente sulle spese del giudizio d'appello e regolare anche le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Art. 91 c.p.c.
Regola generale della soccombenza: le spese di lite devono essere poste, di norma, a carico della parte risultata soccombente, secondo il principio di causalità.
Art. 92 c.p.c., nel testo previgente alla legge n. 263 del 2005
La compensazione totale o parziale delle spese era possibile per giusti motivi, ma il giudice doveva fornire un'adeguata motivazione. Le ragioni potevano anche risultare dalla motivazione complessiva della decisione, purché fossero chiare e inequivocabili.
Legge n. 263 del 2005
La Corte rileva che la versione dell'articolo 92 c.p.c. introdotta da tale legge si applica soltanto alle controversie instaurate dal 1° marzo 2006. Poiché non era stata indicata la data di proposizione del ricorso, non era possibile verificare l'applicabilità della nuova disciplina; è stato quindi applicato il regime previgente.
Sentenza delle Sezioni Unite n. 20598 del 2008
"il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese 'per giusti motivi' deve trovare un adeguato supporto motivazionale"
La compensazione delle spese non può essere disposta con una formula generica o immotivata. Le ragioni devono essere concretamente individuabili nella sentenza e coerenti con l'esito della controversia.
Massime di principio
- Quando una parte risulta vittoriosa, la compensazione delle spese costituisce un'eccezione alla regola della soccombenza e deve essere adeguatamente giustificata.
- La mera contumacia o mancata costituzione della parte appellata non costituisce, di per sé, una motivazione sufficiente per compensare le spese del grado.
- Una formula generica come "nulla per le spese" non è sufficiente se non consente di comprendere se il giudice abbia applicato la soccombenza, disposto la compensazione o adottato un'altra soluzione.
- Le ragioni della compensazione possono essere ricavate anche dalla motivazione complessiva, ma devono risultare chiare, coerenti e inequivocabili.
- Per stabilire quale disciplina sulle spese sia applicabile occorre individuare la data di instaurazione della controversia, non soltanto la data di deposito del ricorso.
- Se il giudice d'appello riforma la decisione sulle spese ma non motiva adeguatamente la nuova regolazione, la statuizione può essere cassata con rinvio.
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